Cassazione Penale, Sentenza n. 06506/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato su due motivi principali: 1) vizio di motivazione per il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, Legge fallimentare, con censura della valutazione fatta esclusivamente sull'ammontare del passivo (circa €140.000) anziché sulla concreta incidenza della condotta di bancarotta documentale sulla possibilità di ricostruire la contabilità e soddisfare i creditori; 2) illogicità e errore sulla valutazione della recidiva specifica infraquinquennale, per essere il reato contestato anche del tipo colposo e per effetto dell'art. 4 della L. 5/12/2005 n.251 (che ha eliminato la possibilità di contestare la recidiva per i delitti colposi). Sono state inoltre depositate memorie con motivi nuovi (contestazione della qualificazione di "amministratore di fatto", omissioni probatorie, mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., ecc.), i quali però sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte in quanto estranei ai motivi originari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso quanto ai due motivi principali: ha ritenuto errata la valutazione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, Legge fall., perché la Corte territoriale l'ha valutata solo in relazione all'ammontare del passivo e non alla concreta incidenza della mancata tenuta dei libri sulla ricostruzione della situazione contabile e sulla massa dei creditori; ha altresì rilevato che la sentenza non ha ricostruito l'elemento soggettivo in termini di dolo e quindi non poteva correttamente applicare la recidiva dato l'intervento dell'art. 4 L. 251/2005. Per questi profili la sentenza impugnata è stata annullata (con rinvio) limitatamente al diniego dell'attenuante e alla valutazione della recidiva. I motivi nuovi depositati dalla difesa sono stati dichiarati inammissibili. Restano confermate le statuizioni penali con riferimento agli altri profili non annullati.
Norme richiamate
Norma che definisce la fattispecie di bancarotta documentale semplice, ossia la condotta consistente nella omissione o falsificazione della tenuta della contabilità dell'impresa fallita
art. 216, comma 1, n. 2 Legge fallimentare
Citata quale diversa qualificazione iniziale della condotta contestata (bancarotta per altre fattispecie), poi ricondotta a bancarotta documentale semplice
art. 219, comma 3 Legge fallimentare
Prevede la circostanza attenuante per il reato fallimentare; la Corte osserva che la valutazione dell'attenuante deve considerare non solo l'ammontare del passivo ma l'effettiva incidenza dell'omessa tenuta della contabilità sulla possibilità di ricostruire la situazione patrimoniale e di soddisfare i creditori
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: applicata dalla Corte territoriale al coimputato Kirilov sulla base della contenuta dimensione della sua condotta e del ruolo di "prestanome"; la Cassazione osserva che tale declaratoria poggiava su ragioni diverse rispetto al mero 'importo' del danno
art. 4 Legge 5 dicembre 2005 n. 251
Ha eliminato la possibilità di contestare la recidiva per i delitti colposi; ne deriva che la recidiva può essere applicata solo quando dalla motivazione emerga che il fatto è stato commesso con dolo
art. 125, comma 3 c.p.p. e art. 192 c.p.p.
Richiamati nella memoria difensiva per censurare la motivazione; le relative doglianze sono state ritenute nuovi motivi e quindi inammissibili
Richiamato nella memoria difensiva in relazione alla valutazione della pericolosità o maggiore capacità a delinquere; la questione è stata dichiarata inammissibile come motivo nuovo
Massime di principio
- In ipotesi di bancarotta documentale l'attenuante prevista dall'art. 219 L.F. va valutata in relazione all'effettiva incidenza della mancata o falsa tenuta della contabilità sulla possibilità di ricostruire la situazione patrimoniale e sulle possibilità di tutela dei creditori, non limitandosi all'ammontare numerico del passivo
- Quando il reato contestato può essere commesso sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa, il giudice che applica aggravanti o esclude riduzioni (es. recidiva) deve motivare chiaramente l'elemento soggettivo; in assenza di ricostruzione del dolo non è corretto applicare la recidiva che, per i delitti colposi, è stata reso inapplicabile dall'art. 4 L. 5/12/2005 n.251
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) può operare in favore di un imputato anche se altri sono condannati, purché emergano circostanze oggettive e soggettive che giustifichino la diversa misura di responsabilità e la ristrettezza della condotta
- I motivi nuovi in cassazione sono ammissibili solo se attengono ai capi o punti della decisione già censurati nell'atto originario di gravame; doglianze nuove estranee ai motivi originari saranno dichiarate inammissibili
- La qualifica di "amministratore di fatto" richiede prova di esercizio stabile e non episodico di poteri decisionali e gestori; la mera collaborazione o supporto operativo, per quanto intenso, non è di per sé sufficiente a dimostrare tale ruolo (occorre però che ciò sia dedotto nel gravame e valutato dal giudice)
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