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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06506/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato su due motivi principali: 1) vizio di motivazione per il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, Legge fallimentare, con censura della valutazione fatta esclusivamente sull'ammontare del passivo (circa €140.000) anziché sulla concreta incidenza della condotta di bancarotta documentale sulla possibilità di ricostruire la contabilità e soddisfare i creditori; 2) illogicità e errore sulla valutazione della recidiva specifica infraquinquennale, per essere il reato contestato anche del tipo colposo e per effetto dell'art. 4 della L. 5/12/2005 n.251 (che ha eliminato la possibilità di contestare la recidiva per i delitti colposi). Sono state inoltre depositate memorie con motivi nuovi (contestazione della qualificazione di "amministratore di fatto", omissioni probatorie, mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., ecc.), i quali però sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte in quanto estranei ai motivi originari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso quanto ai due motivi principali: ha ritenuto errata la valutazione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, Legge fall., perché la Corte territoriale l'ha valutata solo in relazione all'ammontare del passivo e non alla concreta incidenza della mancata tenuta dei libri sulla ricostruzione della situazione contabile e sulla massa dei creditori; ha altresì rilevato che la sentenza non ha ricostruito l'elemento soggettivo in termini di dolo e quindi non poteva correttamente applicare la recidiva dato l'intervento dell'art. 4 L. 251/2005. Per questi profili la sentenza impugnata è stata annullata (con rinvio) limitatamente al diniego dell'attenuante e alla valutazione della recidiva. I motivi nuovi depositati dalla difesa sono stati dichiarati inammissibili. Restano confermate le statuizioni penali con riferimento agli altri profili non annullati.

Norme richiamate

  • art. 217 Legge fallimentare

    Norma che definisce la fattispecie di bancarotta documentale semplice, ossia la condotta consistente nella omissione o falsificazione della tenuta della contabilità dell'impresa fallita

  • art. 216, comma 1, n. 2 Legge fallimentare

    Citata quale diversa qualificazione iniziale della condotta contestata (bancarotta per altre fattispecie), poi ricondotta a bancarotta documentale semplice

  • art. 219, comma 3 Legge fallimentare

    Prevede la circostanza attenuante per il reato fallimentare; la Corte osserva che la valutazione dell'attenuante deve considerare non solo l'ammontare del passivo ma l'effettiva incidenza dell'omessa tenuta della contabilità sulla possibilità di ricostruire la situazione patrimoniale e di soddisfare i creditori

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: applicata dalla Corte territoriale al coimputato Kirilov sulla base della contenuta dimensione della sua condotta e del ruolo di "prestanome"; la Cassazione osserva che tale declaratoria poggiava su ragioni diverse rispetto al mero 'importo' del danno

  • art. 4 Legge 5 dicembre 2005 n. 251

    Ha eliminato la possibilità di contestare la recidiva per i delitti colposi; ne deriva che la recidiva può essere applicata solo quando dalla motivazione emerga che il fatto è stato commesso con dolo

  • art. 125, comma 3 c.p.p. e art. 192 c.p.p.

    Richiamati nella memoria difensiva per censurare la motivazione; le relative doglianze sono state ritenute nuovi motivi e quindi inammissibili

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato nella memoria difensiva in relazione alla valutazione della pericolosità o maggiore capacità a delinquere; la questione è stata dichiarata inammissibile come motivo nuovo

Massime di principio

  • In ipotesi di bancarotta documentale l'attenuante prevista dall'art. 219 L.F. va valutata in relazione all'effettiva incidenza della mancata o falsa tenuta della contabilità sulla possibilità di ricostruire la situazione patrimoniale e sulle possibilità di tutela dei creditori, non limitandosi all'ammontare numerico del passivo
  • Quando il reato contestato può essere commesso sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa, il giudice che applica aggravanti o esclude riduzioni (es. recidiva) deve motivare chiaramente l'elemento soggettivo; in assenza di ricostruzione del dolo non è corretto applicare la recidiva che, per i delitti colposi, è stata reso inapplicabile dall'art. 4 L. 5/12/2005 n.251
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) può operare in favore di un imputato anche se altri sono condannati, purché emergano circostanze oggettive e soggettive che giustifichino la diversa misura di responsabilità e la ristrettezza della condotta
  • I motivi nuovi in cassazione sono ammissibili solo se attengono ai capi o punti della decisione già censurati nell'atto originario di gravame; doglianze nuove estranee ai motivi originari saranno dichiarate inammissibili
  • La qualifica di "amministratore di fatto" richiede prova di esercizio stabile e non episodico di poteri decisionali e gestori; la mera collaborazione o supporto operativo, per quanto intenso, non è di per sé sufficiente a dimostrare tale ruolo (occorre però che ciò sia dedotto nel gravame e valutato dal giudice)

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