Cassazione Civile, Ordinanza n. 32953/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza della corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato il resistente al pagamento in favore del ricorrente di euro 15.958,28 a titolo di differenze retributive, oltre accessori. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma nelle more ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio perché intervenuta una transazione con la controparte, dichiarando altresì di rinunciare al ricorso e chiedendo la compensazione delle spese. La rinuncia, tuttavia, non risulta notificata alla controparte, né formalmente accettata o munita di visto; perciò non si è verificata l'estinzione del giudizio di cassazione, ma è venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso, non notificata e non accettata dalla controparte, non poteva determinare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; essa però ha fatto cessare l'interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità per la condotta processuale tenuta e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, relativo al raddoppio del contributo unificato, proprio perché si tratta di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto o inammissibilità originaria/improponibilità.
Norme richiamate
modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022
Ha consentito la trattazione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.
La rinuncia al ricorso non accettata e non ritualmente notificata non determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la pronuncia è di inammissibilità sopravvenuta per cessazione dell'interesse.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha inserito nell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 la disciplina del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non notificata alle controparti costituite e non formalmente accettata o munita di visto, non produce l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- In presenza di rinuncia non perfezionata, il giudizio non si estingue ma si verifica la cessazione dell'interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
- La dichiarazione di inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse, derivante da rinuncia non perfezionata, non comporta l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- La condotta processuale che determina la cessazione dell'interesse può giustificare la compensazione integrale delle spese di legittimità.
Come è indicizzato
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