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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36749/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputata ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli per avere omesso, nella domanda di accesso al reddito di cittadinanza, di dichiarare una condanna irrevocabile ostativa, percependo indebitamente 5.493,33 euro. La domanda era stata accolta con decorrenza indicata in sentenza come 13 febbraio 2000. La condanna pregressa, divenuta irrevocabile il 5 febbraio 2014, riguardava il delitto di associazione di tipo mafioso e comportava la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al dolo, sostenendo che la consapevolezza fosse stata desunta in via presuntiva dalla sola sottoscrizione della domanda predisposta dal CAF e che non fossero state considerate le sue dichiarazioni di avere fornito soltanto informazioni generiche sulla propria situazione economica e reddituale. Con il secondo motivo ha contestato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, lamentando la mancata valutazione complessiva degli indici dell’art. 133 c.p. e del concreto grado di offensività. Con il terzo motivo ha censurato l’esclusione delle pene sostitutive, deducendo che fosse stata motivata con formule generiche e non individualizzate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi e, di conseguenza, l’intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e diretto a ottenere una rivalutazione del fatto: i giudici di merito avevano motivato l’inverosimiglianza della versione dell’imputata osservando che aveva sottoscritto la domanda attestando la veridicità delle dichiarazioni, compresa l’assenza di condanne ostative, e che la condanna irrevocabile era certamente a lei nota; non risultava plausibile che l’operatore del CAF avesse inserito autonomamente tale dato senza indicazione della richiedente. Il secondo motivo è stato giudicato generico e rivalutativo: la Corte territoriale aveva rilevato la genericità della richiesta, proposta in appello e non in primo grado, e aveva comunque escluso la particolare tenuità considerando i due precedenti penali e l’importo di 5.493,33 euro. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la richiesta di sostituzione era stata presentata da un difensore privo di procura speciale; per pene sostitutive diverse da quella pecuniaria, non applicabile nel caso concreto poiché la reclusione superava un anno, occorre il consenso espresso dell’imputato personalmente o mediante procuratore speciale. In ogni caso, la valutazione di merito che aveva escluso l’idoneità della sostituzione rispetto alle finalità rieducative e preventive, tenuto conto dei precedenti, non era manifestamente illogica e la censura era generica. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 3, d.l. n. 4/2019

    la Corte di merito, nel confermare le valutazioni espresse dal Tribunale, ha ribadito l’inverosimiglianza delle versione fornita dall’imputata, la quale ha dichiarato di aver fornito informazioni generiche sullo stato di famiglia, rispondendo alle domande dell’operatore del CAF, posto che l’imputata ha sottoscritto la domanda poi inoltrata telematicamente, così attestando la veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, tra cui l’assenza di condanne ostative: circostanza rivelatasi falsa, posto che la Stefanoni era stata condannata alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione del G.i.p. di Napoli, condanna che evidentemente era ben nota all’interessata.

    La decisione conferma la responsabilità per l’omessa indicazione della condanna ostativa nella domanda di reddito di cittadinanza, valorizzando la sottoscrizione della dichiarazione di veridicità e la conoscenza della condanna irrevocabile, sulla base della ricostruzione di merito non utilmente censurata in cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte di merito non solo ha rilevato l’estrema genericità del motivo di appello incentrato sulla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. (non invocata nel giudizio di primo grado), ma, in ogni caso, ha escluso la sussistenza dei presupposti integranti la causa di non punibilità in esame alla luce non solo della non occasionalità della condotta, essendo l’imputata gravata da due precedenti penali, ma dell’importo concretamente percepito, pari a 5.493,33 euro, tale per cui l’offesa non merita l’appellativo di “particolare tenuità”.

    La particolare tenuità è stata esclusa considerando congiuntamente la non occasionalità della condotta, desunta dai precedenti penali, e l’entità della somma indebitamente percepita; la censura in cassazione deve inoltre indicare specificamente gli elementi trascurati che avrebbero potuto condurre a una diversa valutazione.

  • art. 545-bis c.p.p.

    A tal proposito, si rammenta che, per l’applicazione di pene sostitutive diverse da quella pecuniaria - non applicabile nel caso di specie, stante la condanna alla reclusione superiore a un anno -, è prescritta, a norma dell’art. 58, comma 3, l. 24 novembre 1981, n. 689, l’acquisizione di un consenso espresso, manifestato da parte dell’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, non potendo dunque, ritenersi sufficiente un consenso o una non opposizione, desunta dalla mera inerzia dell'imputato.

    La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva diversa da quella pecuniaria presuppone un consenso espresso dell’imputato, personalmente o tramite procuratore speciale; non basta la mera inerzia o una non opposizione. Nel caso esaminato, inoltre, la sostituzione pecuniaria non era applicabile perché la pena detentiva superava un anno.

  • art. 58, comma 3, l. n. 689/1981

    A tal proposito, si rammenta che, per l’applicazione di pene sostitutive diverse da quella pecuniaria - non applicabile nel caso di specie, stante la condanna alla reclusione superiore a un anno -, è prescritta, a norma dell’art. 58, comma 3, l. 24 novembre 1981, n. 689, l’acquisizione di un consenso espresso, manifestato da parte dell’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, non potendo dunque, ritenersi sufficiente un consenso o una non opposizione, desunta dalla mera inerzia dell'imputato.

    Per le pene sostitutive diverse da quella pecuniaria occorre il consenso espresso dell’imputato, prestato personalmente o per mezzo di procuratore speciale; la mera inerzia non equivale a consenso.

  • art. 616 c.p.p.

    Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso e non esclusa la colpa nella sua determinazione, la Corte condanna la ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria; nel caso concreto la somma è stata fissata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle dichiarazioni e delle circostanze di fatto quando la sentenza di merito espone una motivazione non affetta da errori di diritto o da aporie logiche; il motivo che si limita a contrapporre una diversa ricostruzione, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione, è generico o rivalutativo.
  • La sottoscrizione di una domanda contenente dichiarazioni attestanti l’assenza di condizioni ostative può essere valorizzata, insieme alla conoscenza della condanna pregressa e alle altre circostanze accertate, per ritenere consapevole l’omissione dichiarativa; la censura in cassazione non può risolversi nella mera contestazione della ricostruzione fattuale motivata dai giudici di merito.
  • La particolare tenuità del fatto va valutata considerando le circostanze concrete dell’offesa e la non occasionalità della condotta; possono assumere rilievo i precedenti penali e l’importo del beneficio indebitamente percepito. La doglianza che contesta tale valutazione deve indicare specificamente quali elementi siano stati trascurati e perché avrebbero potuto modificarne l’esito.
  • Per l’applicazione di una pena sostitutiva diversa da quella pecuniaria è necessario il consenso espresso dell’imputato, prestato personalmente o tramite procuratore speciale; la richiesta avanzata dal difensore senza procura speciale non soddisfa tale requisito e la mera inerzia dell’imputato non vale come consenso.
  • La valutazione sull’idoneità della pena sostitutiva rispetto alle finalità rieducative e preventive è una valutazione di merito censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione; una censura generica o diretta a rivalutare i dati personali dell’imputato non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieIndebita compensazioneImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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