Cassazione Penale, Ordinanza n. 04826/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di frode informatica. Con il primo motivo ha contestato l'utilizzabilità delle dichiarazioni confessorie rese nell'immediatezza dei fatti alla polizia giudiziaria, sostenendo che non potessero essere valorizzate nel giudizio abbreviato; nello stesso motivo ha inoltre censurato l'affermazione di responsabilità, ma in modo sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche e il mancato esonero dalla recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato e/o aspecifico il motivo sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e ha osservato che il compendio probatorio comprendeva anche le dichiarazioni delle persone offese, l'intestazione delle postepay al ricorrente e il rinvenimento delle stesse nella sua disponibilità materiale. Ha giudicato non consentita la censura sulla responsabilità per il reato contestato perché meramente reiterativa di doglianze già respinte in appello. Ha reputato manifestamente infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto, rilevando che la Corte territoriale aveva escluso la non abitualità della condotta in ragione dei plurimi precedenti penali specifici. Ha infine ritenuto infondati i rilievi su pena, attenuanti generiche e recidiva, richiamando la discrezionalità del giudice di merito e la sufficienza della motivazione basata su gravità del danno, perizia nel meccanismo fraudolento e precedenti specifici. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640-ter c.p.
individua il reato di frode informatica oggetto di contestazione e di conferma della responsabilità in appello.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede, tra gli altri presupposti, la non abitualità della condotta; nel caso concreto è stata esclusa per i plurimi precedenti penali specifici.
art. 132 c.p.
richiamato, insieme all'art. 133 c.p., quale parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
richiamato, insieme all'art. 132 c.p., quale parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.
art. 62-bis c.p.
il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento a elementi negativi ritenuti decisivi, senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura contro l'utilizzazione di un elemento probatorio a carico è inammissibile per aspecificità se il ricorrente non spiega in concreto quale sarebbe l'incidenza della sua eliminazione sulla complessiva tenuta della decisione, secondo la regola della prova di resistenza.
- Le dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza dei fatti alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta a indagini sono utilizzabili nel giudizio abbreviato, purché siano verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante.
- Un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile perché non specifico.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta non sia occasionale ma risulti abituale, circostanza desumibile da plurimi precedenti penali specifici.
- La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo in caso di manifesta illogicità o arbitrio della motivazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami elementi negativi ritenuti decisivi, senza dover prendere in esame in modo analitico tutti i fattori favorevoli allegati dalla difesa.
- La recidiva può essere valorizzata quando i precedenti specifici dimostrino una spiccata capacità a delinquere e la non occasionalità delle condotte criminose.
Come è indicizzato
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