Cassazione Penale, Ordinanza n. 23077/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano meramente riproduttivi di censure già vagliate in appello, tendevano a una rivalutazione del merito e risultavano, comunque, generici rispetto alla motivazione della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per i reati di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e un ulteriore reato non specificato nel testo, censurando: 1) il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p.; 2) il giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che i motivi erano, da un lato, sostanzialmente ripetitivi di doglianze già esaminate dai giudici di merito e diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro, generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La censura del ricorso riguardava il giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte non entra nel merito della configurazione del reato, ritenendo inammissibili le doglianze.
La sentenza impugnata è indicata come di condanna anche per tali reati; la Cassazione non li esamina nel merito, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso.
È desumibile la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non possono essere veicolate in cassazione doglianze che mirino, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
- Le censure in tema di responsabilità e di trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e puntualmente correlate alle rationes decidendi della decisione impugnata; in difetto, il ricorso è generico e inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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