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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 21173/2021 del 23/07/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva dichiarato inammissibile la domanda di accertamento della nullità della cartella esattoriale notificata a Sicuritalia per contributi non versati relativi a lavoratori impiegati in servizio di guardiania e custodia; INPS ed Equitalia avevano proposto appelli incidentali concernenti una sentenza non definitiva e, in sede di merito, era stato ritenuto a carico dell'azienda l'onere di provare l'insussistenza del maggior debito contributivo (questione collegata alla continuità della prestazione e alla disponibilità continuativa degli addetti). Sicuritalia ha dedotto in cassazione quattro motivi: (1) illegittima ammissione degli appelli incidentali tardivi contro la sentenza non definitiva; (2) omessa decisione sull'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo (art.25 d.lgs. n.46/1999 e successive proroghe); (3) errata ripartizione dell'onere della prova e mancato riconoscimento come rinunciate delle richieste istruttorie dell'INPS; (4) violazione dell'art.115 c.p.c. per mancata ammissione delle istanze istruttorie riproposte in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo motivo (confermando la possibilità di ammettere appellazioni incidentali tardive anche rispetto a statuizioni contenute in sentenze non definitive, senza che sia sempre necessaria una preventiva riserva d'impugnazione) e il secondo motivo (sulla decadenza dall'iscrizione a ruolo, la Corte ha ritenuto applicabili le norme di raccordo temporale e ha ritenuto irrilevante la mancata motivazione sulla questione di diritto, potendo la cassazione integrare la motivazione quando non sono necessari accertamenti di fatto). I tre e quattro motivo sono stati dichiarati inammissibili perché attengono alla valutazione del materiale probatorio di merito e alla decisione discrezionale dei giudici sul rigetto delle prove richieste. Il ricorso è dunque rigettato; spese compensate e pronunciata l'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.c.

    Consente l'impugnazione incidentale tardiva da parte di chi è stato chiamato ad integrare il contraddittorio o contro cui è stata proposta impugnazione; la Corte interpreta che tale rimedio può riguardare anche capi di sentenza non definitiva senza che sia sempre richiesta una preventiva riserva d'impugnazione

  • art. 340 c.p.c.

    Norma richiamata nel contesto del sistema delle impugnazioni e dell'unità del processo d'impugnazione; la Corte la utilizza per dedurre che la riserva d'impugnazione è necessaria soprattutto per l'impugnazione principale, non per quella incidentale

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato nella censura sul procedimento di impugnazione; il Collegio non ha ritenuto il richiamo idoneo a censurare l'ammissione dell'appello incidentale

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle norme sul procedimento e sulla prova; la Corte non ha accolto la censura derivante dalla presunta violazione

  • art. 25 d.lgs. n. 46/1999

    Norma che disciplina la decadenza dall'iscrizione a ruolo; la Corte ha esaminato il quadro delle proroghe e delle sospensioni temporali e ha ritenuto che l'applicazione pratica è stata modulata da successive sospensioni e norme di raccordo temporale

  • art. 38, comma 12, d.l. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010)

    Norma interpretata come sospensione temporale dell'applicazione dell'art.25 d.lgs. n.46/1999 per il periodo 1.1.2010–31.12.2012, con effetti di raccordo rispetto a proroghe precedenti; la Corte ne trae conseguenze sull'ammissibilità della riscossione coattiva per il periodo considerato

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova: la Corte ricorda che la valutazione della ripartizione dell'onere della prova appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nella contestazione sull'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che il merito abbia correttamente valutato le prove e le presunzioni

  • art. 115 c.p.c.

    Norma sulla valutazione della prova; la Corte ha confermato che il vizio ex art.115 può essere dedotto in cassazione solo se il giudice ha posto a base della decisione prove non dedotte o ha utilizzato elementi incontrollabili, circostanza non riscontrata nella specie

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla funzione nomofilattica della cassazione: la Corte si è detta legittimata a integrare/precisare la motivazione quando la questione è di diritto e non richiede nuovi accertamenti di fatto

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per i principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, a supporto dell'integrazione della motivazione da parte della Corte di cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata in ordine al contributo unificato: la Corte dichiara l'esistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo da parte della ricorrente

Massime di principio

  • L'impugnazione incidentale tardiva ex art.334 c.p.c. può essere ammessa anche con riferimento a statuizioni contenute in sentenze non definitive, senza che sia sempre necessaria una preventiva riserva d'impugnazione da parte dell'autore dell'impugnazione incidentale; la legittimazione concreta nasce con la proposizione dell'impugnazione principale
  • Le questioni di diritto in cui il giudice di merito ha omesso di motivare possono non comportare la cassazione se la Corte di legittimità, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, può integrare la motivazione senza nuovi accertamenti di fatto
  • La ripartizione dell'onere della prova e la valutazione del materiale probatorio appartengono al giudice del merito: in cassazione sono inammissibili censure che si limitino a rimettere in discussione la valutazione delle prove, salvo violazioni delle regole probatorie o utilizzo di prove esterne non ammesse
  • Sulle eccezioni di decadenza dall'iscrizione a ruolo incidono norme temporanee e proroghe legislative: occorre verificare il quadro normativo di raccordo (proroghe e sospensioni) per stabilire se la decadenza sia operativa nel periodo considerato
  • Le richieste istruttorie rigettate in merito difficilmente ottengono accoglimento in cassazione se il giudice di merito ha motivato in modo coerente il rigetto sulla base delle risultanze già acquisite
  • Se si contesta l'iscrizione a ruolo per contributi, è fondamentale produrre elementi probatori concreti e specifici sulla discontinuità della prestazione o sulle pause non a disposizione per superare le presunzioni tratte da verbali ispettivi e dalla documentazione

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