Cassazione Civile, Sentenza n. 21169/2021 del 23/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano la riduzione del trattamento economico avvenuta a seguito della gestione della struttura da parte della Fondazione: in particolare la mancata erogazione dell'indennità di turnazione prevista dal precedente c.c.n.l. ARIS e la riorganizzazione dell'orario da 36 a 38 ore settimanali con conseguente riduzione del trattamento economico. Sostenevano che, per effetto del contratto di affitto e dei precedenti impegni della Fondazione, doveva essere mantenuto il trattamento retributivo preesistente (compreso l'indennità di turno) ai sensi dell'art. 2113 c.c., nonché il divieto di diminuzione previsto dall'art. 2103 c.c. e la garanzia di sufficienza retributiva ex art. 36 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto legittima l'applicazione dell'accordo di armonizzazione (maggio 2011) che aveva reso applicabile il c.c.n.l. UNEBA con esclusione di alcuni allegati, stabilendo che: a) il precedente c.c.n.l. ARIS era scaduto e non aveva efficacia ultrattiva; b) l'indennità di turno è un emolumento eventuale/accessorio e non una componente intrinseca della retribuzione soggetta a irriducibilità ex art. 2103 c.c. nel passaggio tra discipline collettive; c) l'accordo di armonizzazione è un accordo aziendale la cui interpretazione compete al giudice di merito e la Corte non ha rilevato vizi tali da annullare la valutazione del merito. Ne è conseguito che i ricorrenti non hanno diritto al trattamento ARIS reclamato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e alla possibile maggiorazione del contributo unificato prevista dall'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1362 cod. civ.
art. 1362, commi 1 e 2, cod. civ.
Ricordata come parametro di ermeneutica contrattuale; la Corte rileva che l'interpretazione dell'accordo di armonizzazione è attività riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali di interpretazione o per vizi di motivazione gravi.
art. 1363 cod. civ.
Richiamato insieme all'art. 1362 per valutare le censure ermeneutiche; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avessero specificato i criteri violati.
art. 2103 cod. civ.
La Corte ha distinto l'ambito di tutela dell'art. 2103 (inquadramento e mansioni) dal regime delle disposizioni collettive sopravvenute: ha ritenuto che l'art. 2103 non obbliga a mantenere termini di un contratto collettivo scaduto e sostituito da altra disciplina collettiva o accordo aziendale.
art. 2113 cod. civ.
Citato in relazione alla clausola sul mantenimento del trattamento economico; la Corte osserva che eventuali garanzie verbali o dichiarazioni del datore assumono rilievo solo se recepite in un accordo negoziale vincolante.
art. 36 Cost.
La Corte ha ricordato che la garanzia costituzionale tutela la sufficienza e proporzionalità del trattamento economico nel suo complesso e non singoli elementi retributivi; nel caso di specie non è stata ravvisata violazione di tale canone.
art. 2077 cod. civ.
Riferito al principio del 'trattamento più favorevole' tra fonti collettive, la Corte sottolinea che le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano automaticamente nel contratto individuale quando la collettiva è sopravvenuta o cessata.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Applicato per disporre l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per tale versamento.
d.gs. n. 40 del 2006
art. 2 del d.gs. n. 40 del 2006
Richiamato in tema di limiti del sindacato di legittimità sugli accordi collettivi nazionali; la Corte precisa che per gli accordi aziendali il controllo in cassazione è più limitato e deve rispettare i criteri di sindacato sui fatti e sull'ermeneutica.
Massime di principio
- La scadenza di un contratto collettivo significa che le sue disposizioni perdono efficacia ultrattiva: non si incorporano automaticamente nel patrimonio giuridico individuale dei lavoratori e possono essere sostituite da altra disciplina collettiva o da un accordo aziendale.
- Un accordo aziendale di armonizzazione può modificare condizioni retributive e organizzative acquistate in precedenza, purché non violi i limiti costituzionali (art. 36) e fatti diritti acquisiti effettivamente entrati nel patrimonio del lavoratore; le semplici aspettative o dichiarazioni non vincolano se non recepite in un accordo vincolante.
- L'indennità di turnazione è spesso considerata un emolumento accessorio/eventuale: se non prevista dall'accordo collettivo o dall'accordo aziendale applicabile, il lavoratore deve dimostrare che il diritto era effettivamente acquisito e parte integrante della retribuzione individuale.
- La protezione dell'art. 36 Cost. riguarda la sufficienza complessiva della retribuzione, non la conservazione di ogni singolo elemento retributivo: la contestazione deve dimostrare che il trattamento globale è divenuto insufficiente e sproporzionato.
- In sede di Cassazione l'impugnazione dell'interpretazione di un accordo sottoscritto dalle parti richiede la specificazione dei vizi nei canoni di interpretazione o lacune logiche nella motivazione: la mera proposta di un'interpretazione alternativa non è sufficiente per ottenere l'annullamento.
- Chi contesta modifiche peggiorative a seguito di nuova disciplina collettiva deve puntare a dimostrare l'esistenza di diritti acquisiti nel patrimonio personale o la violazione di norme imperative; in mancanza, il rischio della perdita di condizioni precedenti ricade sul lavoratore.
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