Cassazione Penale, Sentenza n. 32604/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale e dalla Corte d'appello in relazione a più imputazioni di atti persecutori, rapina anche tentata, violazione di domicilio e furto. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, contestando in particolare la valutazione di attendibilità della persona offesa, le discrepanze nelle sue dichiarazioni, l'assenza di adeguati riscontri e il contrasto con le risultanze dibattimentali. Con il secondo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto contestato al capo C come furto con strappo anziché rapina, il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e dell'attenuante della lieve entità in relazione alla rapina, nonché la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti e la riduzione della pena, denunciando anche la violazione degli artt. 62-bis, 63, 69, 81, 132 e 133 c.p. Con il terzo motivo ha censurato l'eccessiva quantificazione del risarcimento del danno. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, mentre la difesa ha chiesto l'accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le sentenze di primo e secondo grado costituivano una doppia conforme e potevano essere lette congiuntamente. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a ottenere una diversa valutazione delle prove e della credibilità della persona offesa, senza individuare effettive carenze, contraddizioni o manifeste illogicità della motivazione. La Corte d'appello aveva esaminato dettagliatamente il racconto della persona offesa e i riscontri testimoniali relativi agli episodi persecutori e agli altri fatti contestati. Il motivo sulla riqualificazione della rapina è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la difesa si era limitata ad affermare che il fatto integrasse un furto con strappo, senza confrontarsi con la ricostruzione, recepita dai giudici di merito, di un'aggressione violenta con calci e pugni. Le richieste relative alle attenuanti, al bilanciamento e alla riduzione della pena sono state giudicate manifestamente infondate, trattandosi di valutazioni riservate al giudice di merito quando sorrette da motivazione congrua e non illogica. Anche il motivo sul risarcimento è stato dichiarato generico, ripetitivo e manifestamente infondato, poiché non si confrontava con la motivazione della Corte d'appello e riproponeva una doglianza già generica in grado d'appello. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Consente di dedurre in cassazione la violazione di legge; la Corte ha escluso che il ricorso evidenziasse violazioni rilevanti nei termini prospettati.
Limita il sindacato di legittimità ai vizi motivazionali previsti dalla norma; non consente di sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti.
Rende inammissibili i motivi diversi da quelli consentiti e impedisce l'accesso a censure sostanzialmente di merito.
Consente alla Corte di cassazione di decidere per la prima volta questioni di qualificazione giuridica del fatto non dedotte in appello, ma solo quando non siano necessari nuovi accertamenti di fatto e nei limiti della ricostruzione storica già compiuta dai giudici di merito.
L'attenuante è stata richiesta dalla difesa in relazione alla rapina, ma la Corte non l'ha riconosciuta, dichiarando il motivo inammissibile o manifestamente infondato.
La richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche è stata ricondotta alla discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in cassazione in presenza di motivazione congrua.
Richiamato dalla difesa nell'ambito delle doglianze sul trattamento sanzionatorio.
Il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti appartiene alla valutazione discrezionale del giudice di merito, se adeguatamente motivata e immune da manifeste illogicità.
Richiamato dalla difesa con riferimento alla determinazione della pena e al trattamento sanzionatorio.
Richiamato dalla difesa in relazione ai criteri di commisurazione della pena.
Richiamato dalla difesa in relazione ai criteri di commisurazione della pena.
Consente di rilevare anche in cassazione l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato nella disposizione finale relativa all'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In presenza di una doppia conforme sulla responsabilità, le sentenze di primo e secondo grado possono essere valutate come un unico corpo motivazionale; il ricorso per cassazione non può limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove già esaminate e valutate dai giudici di merito.
- La censura relativa alla credibilità della persona offesa è inammissibile quando si risolve nella contrapposizione di una ricostruzione alternativa o nella diversa ponderazione delle dichiarazioni e dei riscontri, senza individuare una mancanza della motivazione, una contraddizione interna o una manifesta illogicità rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p.
- I vizi motivazionali deducibili in cassazione devono essere specificamente illustrati nell'argomentazione del motivo e non possono essere enunciati soltanto nella rubrica; la deduzione cumulativa o alternativa di vizi tra loro differenti può evidenziare la genericità e la natura sostanzialmente meritale della censura.
- La riqualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in cassazione solo se la decisione non richiede nuovi accertamenti fattuali e nei limiti della ricostruzione storica già compiuta dai giudici di merito; non è sufficiente una mera affermazione apodittica della diversa qualificazione.
- Quando la ricostruzione dei giudici di merito evidenzia un'aggressione violenta con calci e pugni, la richiesta di riqualificare il fatto come furto con strappo anziché rapina deve confrontarsi specificamente con tale dato fattuale; in mancanza, il motivo è generico e manifestamente infondato.
- La scelta della pena, il riconoscimento delle attenuanti, il bilanciamento con le aggravanti e gli altri aspetti del trattamento sanzionatorio sono riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua, non contraddittoria e priva di manifeste illogicità.
- È inammissibile il motivo sul risarcimento del danno che si limiti a ripetere una doglianza già formulata in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; l'inammissibilità originaria del motivo di appello può essere rilevata anche in cassazione.
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