Cassazione Penale, Sentenza n. 31403/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Foggia. Il ricorrente deduce: (i) errata applicazione degli artt. 73, comma 5, e 85-bis d.P.R. n. 309/90, artt. 240-bis, 337, 61 n.2, 131-bis cod. pen.; contesta che la destinazione allo spaccio sia stata desunta solo dal dato ponderale (13,1 g in 43 "cipolline"); contesta che il reato di resistenza a P.U. sia stato fondato sul mero divincolarsi; contesta l'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n.2 per assenza di nesso funzionale tra condotte; chiede il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis); impugna la confisca delle somme ritenendole non profitto del reato. (ii) Denuncia inoltre illogicità e carenza di motivazione, omissione di risposta su questioni difensive relative a responsabilità, dosimetria della pena nei minimi edittali, illegittimità della confisca e sulla applicabilità dell'art. 131-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche o manifestamente infondate: la contestazione sulla destinazione allo spaccio è generica rispetto agli elementi indicati dalla Corte (quantità, occultamento nello slip, posizione fuori dall'abitazione, assenza di elementi che attestino tossicodipendenza o capacità finanziaria del ricorrente); la censura sulla resistenza è generica rispetto al comportamento (spintonamento e iniziale fuga); le deduzioni sull'aggravante teleologica e sulla confisca sono generiche e manifestamente infondate; l'esclusione dell'ipotesi di particolare tenuità è stata ritenuta corretta in base alla condotta complessiva e alla sequenza dei fatti diretti a conseguire l'impunità. Anche la critica sulla commisurazione della pena è stata ritenuta una generica censura dell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
Norma sulla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Corte ha ritenuto che la destinazione allo spaccio possa emergere da un insieme di elementi concreti (quantità, confezionamento, occultamento, contesto) e non sia esclusivamente basata sul mero dato ponderale.
d.P.R. n. 309/1990, art. 85-bis
Norma richiamata nel ricorso; dal testo della decisione non emerge una specifica reinterpretazione: le censure relative agli istituti di legge collegati al regime sanzionatorio e alla confisca sono state ritenute generiche.
Norma menzionata dal ricorrente; la sentenza di legittimità non fornisce una interpretazione puntuale nella motivazione riportata, tranne che le argomentazioni difensive erano generiche e non convincenti.
Norma che sanziona la resistenza a pubblico ufficiale. La Corte ha ritenuto che lo spintonamento con il conseguimento di una iniziale via di fuga costituisca elemento sufficiente per la responsabilità, respingendo la tesi che si sia trattato di mero divincolarsi innocuo.
Aggravante teleologica (finalità di commettere altro reato o di garantirsi l'impunità). La Corte ha ritenuto infondate le censure sulla sua applicazione quando il ricorrente non ha dimostrato in modo specifico l'assenza del nesso funzionale fra le condotte contestate.
Istituto della particolare tenuità del fatto. La Corte ha escluso l'applicabilità per la complessità e la concatenazione della condotta e per il carattere finalizzato all'impunità, ritenendo quindi legittimo il mancato riconoscimento della causa di non punibilità.
Massime di principio
- La mera indicazione del peso della sostanza non è automaticamente sufficiente a escludere l'uso personale: il giudice valuta il quadro complessivo (confezionamento, occultamento, luogo, capacità economica, comportamento).
- Per il reato di resistenza a P.U. non è necessario un'azione particolarmente violenta: atti come spintonare e procurarsi una via di fuga possono integrare la fattispecie se ostacolano l'azione del pubblico ufficiale.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e motivatamente fondate: deduzioni generiche o astratte sono motivo di inammissibilità.
- L'aggravante teleologica ex art. 61 n.2 richiede dimostrazione del nesso funzionale tra la condotta rilevante e l'aggravante; contestazioni vaghe non prevalgono.
- Il riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131-bis necessita valutazione sia oggettiva che soggettiva; condotte rapide e concatenate finalizzate a eludere l'accertamento possono escludere la tenuità.
- Le impugnazioni sulla dosimetria della pena che attaccano il mero esercizio di discrezionalità del giudice di merito senza indicare errori di diritto o motivazioni specifiche sono in genere ritenute inammissibili.
- La confisca di somme richiede un adeguato collegamento con il profitto del reato: le contestazioni devono essere articolate per risultare accolte in sede di legittimità.
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