Cassazione Civile, Ordinanza n. 11163/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole in favore del procuratore antistatario della parte resistente.
Esito
Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
La controversia traeva origine da un lodo arbitrale che aveva condannato una società al pagamento di euro 200.000 in favore delle controparti, in relazione ad accordi contenuti in una lettera di intenti del 26 luglio 2005. La società aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva respinto l'impugnazione del lodo. Successivamente, però, la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, nel testo applicabile ratione temporis dopo la riforma del d.lgs. n. 149/2022, si perfeziona anche senza notificazione o visto delle controparti.
In presenza di rinuncia perfezionata, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La Corte ne applica la disciplina temporale per ritenere operante il nuovo testo dell'art. 390, comma 2, c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se validamente depositata dal difensore munito di procura, determina l'estinzione del processo quando ricorrono i presupposti di legge.
- Ai fini del perfezionamento della rinuncia, nel regime introdotto dalla riforma processuale applicabile ratione temporis, non è necessaria la notificazione o il visto delle controparti.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta la regolazione delle spese processuali a carico del ricorrente, secondo la decisione della Corte.
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