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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34917/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento relativo all'IMU per l'anno 2010. Il giudice di merito aveva respinto l'appello del contribuente ritenendo che l'atto dovesse essere letto come riferito non a omessa o infedele dichiarazione, ma a omesso versamento del tributo, con conseguente esclusione del vizio di ultrapetizione. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1 e 7 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva illegittimamente modificato il thema decidendum e integrato la motivazione dell'atto impositivo, pronunciando su un fatto - l'omesso versamento - mai dedotto nell'atto e mai oggetto di contraddittorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, il giudice può autonomamente qualificare giuridicamente i fatti, ma non può introdurre d'ufficio un diverso fatto costitutivo della pretesa tributaria estraneo all'atto impugnato e al contraddittorio tra le parti. Poiché la CTR aveva preso in esame l'omesso versamento dell'imposta, fatto non dedotto e non controverso, ha pronunciato oltre i limiti del petitum e della causa petendi, integrando il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Nel processo tributario il giudice non può pronunciare oltre i limiti del petitum e della causa petendi, né fondare la decisione su un fatto costitutivo non dedotto e non sottoposto a contraddittorio; l'introduzione di un fatto estraneo al thema decidendum integra ultrapetizione.

  • artt. 1 e 7 del d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati insieme all'art. 112 c.p.c. per ribadire i principi del processo tributario e del contraddittorio, che non consentono al giudice di sostituire la base fattuale della pretesa impositiva.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La dedotta violazione processuale è stata veicolata come nullità della sentenza per ultrapetizione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice non è vincolato alla qualificazione giuridica dei fatti data dall'Ufficio, ma resta vincolato ai fatti costitutivi e alle ragioni poste a base dell'atto impugnato.
  • È consentita la riqualificazione giuridica della fattispecie, ma non l'introduzione d'ufficio di un fatto diverso e autonomo rispetto a quello contestato nell'avviso di accertamento.
  • La pronuncia che fondi la decisione su un fatto non dedotto in giudizio e non oggetto di contraddittorio viola l'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione.
  • Nel contenzioso tributario l'oggetto della lite è delimitato dall'atto impositivo impugnato e dalle censure del contribuente; l'Amministrazione non può sostenere in giudizio una pretesa su ragioni diverse da quelle enunciate nell'atto.
  • Il giudice può valutare e qualificare i fatti allegati, ma non può sostituirsi all'Ufficio nell'individuazione del fatto presupposto della pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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