Cassazione Penale, Sentenza n. 24989/2025 del 08/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Chieti che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo (25/07/2024) relativo a un complesso edilizio in costruzione a Francavilla al Mare, contestato per lottizzazione abusiva ex d.P.R. 380/2001. Il ricorrente deduceva: nullità del decreto di sequestro per mancata specifica della contestazione (descrizione sintetica e inesatta delle opere e degli edifici), carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di indizi; errata qualificazione giuridica dell'intervento (illegittima affermazione di aumento volumetrico e divieto di cambio di destinazione d'uso), nonché inesistenza di un aumento volumetrico significativo e legittimità dell'utilizzo di diritti edificatori acquistati dalla Maestrale S.r.l.; contestata anche la mancata verifica della proporzionalità della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: la contestazione nel decreto di sequestro era sufficientemente specifica e consentiva l'esercizio della difesa; la valutazione del Tribunale circa la sussistenza di indizi di lottizzazione abusiva era fondata su elementi rilevanti (indice di fabbricabilità di gran lunga superiore rispetto a quello di piano, aumento volumetrico significativo, cambio di destinazione d'uso da alberghiero a residenziale, illegittimità contestata delle convenzioni che hanno consentito l'acquisto di diritti edificatori da Maestrale S.r.l.); la Corte non può riesaminare i fatti o sostituirsi alle valutazioni di merito adeguatamente motivate; pertanto le censure proposte dal ricorrente erano non consentite in questa sede. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese di procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ex art.616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 380/2001, art. 44, comma 1, lett. c)
Norma richiamata nella contestazione come titolo del reato (lottizzazione abusiva) a carico del ricorrente: contestazione dell'intervento come lottizzazione abusiva.
d.P.R. 380/2001, art. 30, comma 1
Definisce la lottizzazione abusiva materiale: inizio di opere che comportano trasformazione urbanistica o edilizia in violazione degli strumenti urbanistici; norma usata dalla Corte per qualificare l'intervento come potenzialmente lottizzazione abusiva.
Codice di procedura penale, art. 321
Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ricorda che vizi radicali della motivazione rientrano nella violazione di legge censurabile in cassazione.
Codice di procedura penale, art. 125
Principio generale dell'obbligo di motivazione degli atti giurisdizionali; la Corte valuta che l'ordinanza impugnata possiede la motivazione minima richiesta.
Codice di procedura penale, art. 325, comma 1
Limita la possibilità del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali alla sola ipotesi di violazione di legge; la Corte lo usa per escludere un riesame di merito.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'effetto dannoso dell'inammissibilità: il ricorrente è onerato delle spese processuali e del versamento a favore della Cassa delle Ammende.
d.P.R. 380/2001, art. 42, comma 2, lett. i)
Richiamata in relazione all'illegittimità di una convenzione comunale che avrebbe consentito a Maestrale S.r.l. di acquisire diritti edificatori: norma che attribuisce alla competente assemblea comunale la funzione di esprimere la volontà dell'ente su acquisizioni/alienazioni, usata per contestare la legittimità della procedura seguita.
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Francavilla al Mare, artt. 14 e 14-bis
Regole urbanistiche locali relative ai limiti di ampliamento e ai cambi di destinazione d'uso nel comparto interessato; la Corte valuta che il Tribunale ha correttamente interpretato tali norme nel contesto dell'intervento e della sua incidenza urbanistica.
Massime di principio
- La contestazione provvisoria in sede di indagine può essere formulata in termini non definitivi: deve però essere sufficientemente chiara da consentire l'esercizio della difesa; una descrizione sintetica e indicativa non comporta automaticamente nullità se la parte ha compreso la contestazione e ha svolto difese pertinenti.
- In materia di misure cautelari reali la Corte di Cassazione è preclusa dal riesame del merito: è sindacabile solo il vizio di legge, ivi compresi i vizi motivazionali talmente gravi da rendere la motivazione inesistente o incomprensibile.
- Il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi anche in aree già urbanizzate o parzialmente urbanizzate quando l'intervento, per consistenza e caratteristiche, sia idoneo a incidere significativamente sulla programmazione urbanistica e richieda opere di urbanizzazione e raccordo con l'aggregato esistente.
- Per valutare l'aumento volumetrico e l'incidenza urbanistica non è sempre corretto far riferimento alla volumetria complessiva storica senza considerare quale parte del nuovo intervento derivi effettivamente dal preesistente immobile e quale da diritti edificatori acquisiti; l'illegittimità delle convenzioni o degli atti che generano diritti edificatori può rilevare ai fini della valutazione dell'illegittimità dell'intervento.
- La proporzionalità della misura cautelare deve essere valutata, ma le contestazioni sulla presenza o meno di esigenze cautelari che poggiano su acquisizioni probatorie e su valutazioni di fatto non sono sindacabili in cassazione salvo vizio di legge o assoluta carenza motivazionale.
- In procedimento cautelare immobiliare il giudice può fondare il sequestro su indizi di illegittimità urbanistica anche senza l'accertamento definitivo delle opere di urbanizzazione primarie/secondarie, purché emerga la rilevanza dell'intervento rispetto alla riserva di pianificazione del territorio.
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