Cassazione Penale, Sentenza n. 22264/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ammissione a una misura alternativa alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale o altra misura) per la porzione residua della pena di un anno e sei mesi inflittagli per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza motivando sul notevole curriculum criminale, sulla mancanza di segni di resipiscenza, sull'assenza di prospettive lavorative e richiamando un arresto per detenzione illecita di armi come prova di persistenza della pericolosita. In cassazione il ricorrente ha contestato la fondatezza dei presupposti fattuali: la pena residua era molto piu breve (circa tre mesi e venticinque giorni) rispetto a quanto indicato dal Tribunale; il presunto arresto recente era datato in modo errato e riguardava un procedimento per il quale egli era stato assolto; inoltre sussisteva contraddizione tra l'affermazione di assenza di opportunita lavorative e l'indicazione, nello stesso provvedimento, della titolarita di una vasta azienda agricola.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza impugnata presenti vizi di motivazione e errori di fatto tali da renderla illogica: errore sulla durata residua della pena, indicazione temporale errata e non corrispondente del reato recente (oltre che assoluzione), e contraddizione circa le possibilita occupazionali. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per un nuovo esame dell'istanza, libero nell'esito ma corretto rispetto al vizio riscontrato.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47
l'affidamento in prova al servizio sociale e condizionato al convincimento che esso contribuisca alla rieducazione del condannato e assicuri la prevenzione del pericolo della commissione di altri reati
L'affidamento e una misura alternativa finalizzata alla rieducazione; la valutazione e prognostica e deve basarsi sull'osservazione della personalita e della condotta successiva al reato, valutando segni di emenda oltre alla natura e gravita dei reati passati
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50
La semiliberta e una forma di parziale decarcerazione che richiede una prognosi favorevole e progressi nel percorso di emancipazione dalla devianza
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter
Predispone limiti di pena e condizioni particolari per l'ammissione alle misure alternative in rapporto alla durata della pena
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma sostanziale che punisce la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; e il titolo di reato per il quale il ricorrente era stato condannato
Massime di principio
- Il giudice che nega una misura alternativa deve fondare la decisione su fatti corretti e motivazione coerente: errori materiali o contraddizioni significative comportano l'annullamento in cassazione.
- La valutazione prognostica per l'ammissione a misure alternative guarda soprattutto alla condotta successiva al reato e ai segni di emenda; precedenti e gravita dei reati rilevano ma non possono escludere la possibilita di misura senza adeguata valutazione dei progressi.
- Un procedimento penale concluso con assoluzione non puo essere considerato elemento probatorio di persistenza della pericolosita criminale.
- La quantificazione esatta della pena residua e rilevante per la scelta della misura e per la valutazione del rischio di recidiva; errori su questo punto incidono sulla legittimita della decisione.
- Le opportunita lavorative concrete e la disponibilita di strumenti di reinserimento vanno valutate e motivate: affermazioni contraddittorie nel provvedimento vanno chiarite o rendono il provvedimento illogico.
- In presenza di vizi di motivazione il rimedio corretto e l'annullamento con rinvio per un nuovo esame, salvo che il giudice di legittimita possa decidere diversamente per legge.
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