Cassazione Civile, Sentenza n. 21156/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto l'opposizione di Lubritalia allo stato passivo dell'ILVA, con richiesta di riconoscimento della natura prededucibile di un credito di € 942.788,04 relativo a forniture (inibitori di decapaggio, fluidi idrosolubili antiruggine, oli per laminazione, oli protettivi, fluidi per espansore meccanico, fluidi idraulici ad alta resistenza) eseguite anteriormente all'apertura della procedura. Il ricorso deduceva: (i) lettura ingiustificatamente restrittiva dell'art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003 che avrebbe escluso la prededuzione per forniture non direttamente attinenti alla fase che conduce alla bramma d'acciaio; (ii) violazione degli artt. 99 legge fallimentare e 111 Cost. e omessa o insufficiente motivazione del decreto impugnato.
La decisione
La Corte (Sezione) ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003 è norma eccezionale e da interpretare restrittivamente; la prededuzione prevista è limitata ai crediti anteriori vantati da PMI e relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità degli 'impianti produttivi essenziali', individuati con riferimento al ciclo produttivo dell'acciaio propriamente inteso (il cosiddetto 'primo acciaio' che porta alla formazione della bramma). Le forniture dedotte dalla Lubritalia sono state ritenute riferite a fasi successive (zincatura, laminazione, rivestimento dei coils) e quindi non essenziali ai fini della prededuzione. Gli accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale (anche mediante c.t.u.) non sono stati ritenuti criticabili in questa sede; conseguentemente è stato confermato il rigetto dell'opposizione e la non riconoscibilità della prededuzione.
Norme richiamate
art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39 del 2004
"prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali"
Norma eccezionale di stretta interpretazione; la prededuzione è limitata ai crediti di PMI e alle prestazioni necessarie alla continuità degli impianti essenziali intesi come quelli del ciclo del primo acciaio (realizzazione della bramma).
Fa riferimento alla necessità che lo stabilimento sia individuato come di interesse strategico nazionale con d.p.c.m.; nodo procedurale per l'applicazione della prededuzione.
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (6 maggio 2003)
Definisce i criteri per identificare le piccole e medie imprese che possono beneficiare della prededuzione.
Richiamato come principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore; la prededuzione costituisce deroga eccezionale a tale principio.
Invocato nel ricorso per profili di diritto fallimentare relativi alla posizione dei creditori e alla motivazione del provvedimento; la Corte non ha dato rilievo favorevole alla censura.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del provvedimento impugnato.
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014
"piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014"
Riferimento normativo richiamato nell'art. 3 comma 1-ter per le prestazioni correlate al risanamento ambientale e alla salute; costituisce quadro di interventi rilevante ai fini dell'ammissibilità della prededuzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma procedurale citata in relazione agli adempimenti contributivi e alla sussistenza dei presupposti per il versamento indicati dalla Corte.
Massime di principio
- La prededuzione ex art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003 è un'eccezione al principio generale della par condicio creditorum e va interpretata restrittivamente.
- Per ottenere la prededuzione il credito deve essere vantato da una PMI (secondo la raccomandazione 2003/361/CE) e riguardare prestazioni effettivamente necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza o alla continuità degli 'impianti produttivi essenziali'.
- L'ambito degli 'impianti produttivi essenziali' va ricostruito in relazione al ciclo produttivo fondamentale dell'impresa: nel settore siderurgico ciò significa il ciclo del 'primo acciaio' finalizzato alla produzione della bramma; fasi successive di lavorazione della materia già ottenuta (zincatura, laminazione, rivestimento) sono generalmente considerate attività post‑primo acciaio e non rientrano nella prededuzione.
- La qualificazione della prestazione come 'necessaria' è questione di fatto che richiede adeguata prova tecnica (relazioni, c.t.u.); tali accertamenti di merito sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati.
- In casi analoghi il creditore deve documentare: (i) lo status di PMI; (ii) il collegamento diretto e comprovato della fornitura alla continuità dell'impianto essenziale identificato; (iii) l'inclusione dello stabilimento tra quelli di interesse strategico ove necessario (D.P.C.M.).
- Le censure sulla motivazione del giudice di merito devono evidenziare carenze specifiche: una motivazione che segua una compiuta ricostruzione tecnica è solitamente ritenuta sufficiente.
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