Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41434/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli (Giudice dell'esecuzione) che aveva riconosciuto la continuazione tra reati di estorsione (sent. n. 4463/2015, commessi tra 2006 e 2008) e il reato di favoreggiamento aggravato (sent. n. 6064/2014, commesso successivamente, collegato alla latitanza di Paride De Rosa dopo il 20/02/2008). Le censure erano: (1) presunta violazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p. perché l'istanza sarebbe mera riproposizione di richieste già rigettate; (2) violazione e errata applicazione degli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione, poiché la Corte d'appello avrebbe omesso di dimostrare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso anticipatamente ideato che collegasse le estorsioni con la condotta di favoreggiamento, la quale sembrerebbe scaturita da circostanze contingenti ed estemporanee (la latitanza) non programmabili all'atto delle prime condotte.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Sul primo motivo (art. 666, comma 2 c.p.p.) ha concluso per l'infondatezza: l'istanza esecutiva impugnata conteneva profili diversi e nuovi rispetto a precedenti richieste, per cui non era preclusa. Sul secondo motivo ha accolto il vizio: l'ordinanza impugnata non ha fornito adeguata motivazione sul requisito essenziale della continuazione, ossia la prova di un'unica, anticipata ed unitaria ideazione delle condotte (medesimo disegno criminoso) tra le estorsioni e il favoreggiamento; mancavano indici esterni significativi che dimostrassero la prevedibilità e programmazione ab origine della condotta di favoreggiamento, che appare legata a fatti contingenti (latitanza). Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame libero nel risultato ma conforme ai principi espressi dalla Cassazione (ossia con motivazione adeguata in ordine all'unicità del disegno criminoso).

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Preclusione alla riproposizione di istanze già decise: opera quando la nuova richiesta sia mera riproposizione di quella precedente; non si applica se emergono fatti o questioni nuovi che non sono stati oggetto della precedente decisione.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Riguarda la determinazione della pena nei casi di concorso materiale di reati (cumulo); è richiamato nel contesto della valutazione della continuazione e della unicità del disegno criminoso ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma di procedura esecutiva relativa al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; impone al giudice dell'esecuzione di motivare adeguatamente la sussistenza del vincolo di continuazione.

  • art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con legge n. 203 del 1991

    Aggravante di cui sono state ritenute gravate talune condotte; citata come circostanza aggravante collegata ai reati contestati.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma penale sostanziale (tentata o consumata estorsione) richiamata nei titoli di condanna; usata per identificare le fattispecie concrete oggetto della valutazione di continuazione.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma penale sostanziale sull'estorsione richiamata nei titoli di condanna; anch'essa parte del quadro fattuale rispetto al quale valutare la continuità del disegno criminoso.

  • art. 378 cod. pen.

    Norma penale sostanziale relativa al favoreggiamento personale, oggetto del titolo di condanna ritenuto non adeguatamente collegato per disegno criminoso alle estorsioni.

  • art. 416-bis, 582, 585, 577 n.3 cod. pen.

    Richiamate come titoli di pregresse sentenze e per contestualizzare il quadro di reati associativi e connessi; la giurisprudenza collegata è stata utilizzata per distinguere reato associativo e reati 'fine' occasionali non programmabili ab origine.

Massime di principio

  • La continuazione tra reati richiede la prova di un 'medesimo disegno criminoso' anticipatamente ideato: non è sufficiente la mera strumentalità successiva o il rapporto funzionale tra reato associativo e reati fine.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente, con indici esteriori significativi, come le condotte successive fossero prevedute e programmate sin dall'origine rispetto al primo episodio.
  • La preclusione sancita dall'art. 666 comma 2 c.p.p. si applica solo se la nuova istanza è sostanzialmente identica a una precedente già rigettata; la presentazione di profili nuovi o di titoli diversi sottrae la domanda alla preclusione.
  • Non configurano di regola continuazione i reati 'occasionati' da eventi contingenti e imprevedibili rispetto al momento iniziale del progetto criminoso (es. condotte legate a una latitanza sopravvenuta).
  • In caso di motivazione insufficiente il rimedio è l'annullamento con rinvio: il giudice di merito, in diversa composizione, può riesaminare e anche pervenire a diverso esito purché segua i criteri di adeguata motivazione richiesti dalla giurisprudenza.
  • Nel valutare la connessione tra reato associativo e reati fine occorre distinguere tra condotte prevedibili e deliberate all'adesione al sodalizio e atti estemporanei che, pur favorendo l'associazione, non riflettono un piano originario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.