Sentenza n. 4554/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Belluno di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, adottato in conseguenza del divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza del TAR Veneto che aveva ritenuto legittima la revoca della licenza di porto di fucile. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, sostenendo che non ricorressero particolari ragioni di celerità, anche perché la licenza era già stata sospesa per tre anni e le armi erano state cedute a titolo gratuito; ha inoltre lamentato l’assenza di una motivazione dell’amministrazione sulle ragioni di celerità. Con il secondo motivo ha sostenuto che il potere di revoca fosse ormai consumato, o comunque non potesse essere nuovamente esercitato, in ragione del precedente provvedimento questorile di sospensione della licenza. Secondo l’appellante, la sospensione avrebbe già rappresentato la valutazione amministrativa proporzionata alla compromissione dell’affidabilità derivante dalle condotte penalmente rilevanti e la successiva revoca sarebbe stata contraddittoria e sproporzionata. È stata infine dedotta la carenza motivazionale della revoca, nonché l’inammissibile integrazione postuma della motivazione da parte del TAR.
La decisione
L’appello è stato respinto. Quanto all’omessa comunicazione di avvio, il Consiglio di Stato ha confermato il carattere non invalidante della violazione, ma per una ragione diversa da quella valorizzata dal TAR. La revoca della licenza era un atto vincolato nell’an e nel contenuto, in quanto conseguente al divieto prefettizio di detenzione di armi adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.; la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto fornire elementi utili a orientare diversamente l’esercizio del potere questorile. Inoltre, l’interessato aveva già partecipato al procedimento prefettizio, nel quale il divieto era stato adottato, sicché il contributo partecipativo aveva avuto luogo nell’unica sede nella quale avrebbe potuto assumere rilievo. Quanto al preteso esaurimento del potere di revoca, il Collegio ha distinto il provvedimento di sospensione, espressione del potere vincolato previsto per determinate violazioni venatorie, dal provvedimento di revoca, espressione del distinto potere discrezionale previsto dall’art. 11, comma 3, T.U.L.P.S., in relazione all’art. 42, comma 2, T.U.L.P.S. Un provvedimento consuma un potere soltanto quando sia diretta espressione di quel medesimo potere. La sospensione non impediva quindi la successiva revoca. Il divieto prefettizio, non autonomamente impugnato, aveva accertato il pericolo di abuso delle armi e aveva fatto venir meno uno dei presupposti della licenza; il Questore doveva pertanto conformarsi a tale valutazione disponendo la revoca. Non è stata ravvisata contraddittorietà per il fatto che la revoca fosse intervenuta dopo un nuovo rilascio della licenza e contestualmente alla sospensione degli effetti, poiché il divieto prefettizio si era inserito tra i diversi provvedimenti e aveva prevalso sulla precedente valutazione di affidabilità. È stata esclusa anche la carenza motivazionale: il rinvio operato dal Questore al provvedimento prefettizio valeva anche con riferimento al giudizio di inaffidabilità sottostante. Le spese del giudizio di appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
le autorizzazioni di polizia "possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione"
La revoca della licenza è espressione di un potere distinto e discrezionale, esercitabile quando sopraggiungano circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego del titolo.
art. 39 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Costituisce la base del divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, il cui intervenuto accertamento determina il venir meno di un presupposto della licenza e impone al Questore la revoca del titolo.
art. 42, comma 2, r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
la licenza può essere ricusata… a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi
Il difetto di buona condotta o di affidabilità nel futuro uso delle armi giustifica il diniego e, in presenza di circostanze sopravvenute, la revoca della licenza.
art. 32, comma 1, lett. a), l. 157/1992
Prevede la sospensione della licenza di porto di fucile come conseguenza dell’accertamento penale di determinate violazioni venatorie; tale potere è distinto da quello discrezionale di revoca fondato sull’inaffidabilità.
art. 10 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Richiamato quale base normativa del provvedimento questorile di sospensione della licenza.
art. 53, comma 2, r.d. 635/1940
Richiamato in relazione alla violazione del divieto di trasportare armi da sparo cariche, valutata insieme agli altri reati ai fini dell’affidabilità del titolare.
Massime di principio
- Un provvedimento questorile di revoca della licenza di porto d’armi, adottato quale conseguenza necessaria di un precedente divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni non autonomamente impugnato, ha natura vincolata quanto all’an e al contenuto; pertanto, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’invalidità dell’atto quando la partecipazione non avrebbe potuto incidere sull’esito del procedimento.
- La partecipazione procedimentale può risultare non necessaria nel procedimento questorile consequenziale quando l’interessato abbia già potuto svolgere le proprie difese nel procedimento prefettizio presupposto, nel quale è stata accertata l’inaffidabilità all’uso delle armi.
- Un provvedimento amministrativo consuma un determinato potere soltanto quando costituisca diretta espressione di quel medesimo potere; il precedente esercizio di un potere diverso, anche se relativo allo stesso titolo di polizia e fondato sui medesimi fatti, non impedisce l’esercizio successivo del potere di revoca.
- La sospensione della licenza di porto di fucile prevista quale conseguenza vincolata dell’accertamento di determinate violazioni penali o venatorie non esclude il successivo esercizio del distinto potere discrezionale di revoca fondato sul venir meno della buona condotta o dell’affidamento di non abusare delle armi.
- La valutazione legislativa della sospensione quale conseguenza di specifiche condotte penalmente rilevanti non impedisce all’autorità di pubblica sicurezza di valutare autonomamente la concreta incidenza delle condotte sull’affidabilità del titolare e di disporre la revoca quando la compromissione del requisito risulti più grave.
- La motivazione del provvedimento di revoca può essere fornita per relationem mediante il richiamo a un precedente provvedimento presupposto, quando quest’ultimo contenga o presupponga la valutazione di inaffidabilità rilevante e non sia stato autonomamente contestato.
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