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Sentenza

Sentenza del 08/08/2024 n. 22524 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’avviso di accertamento, relativo al 2008, determinava un reddito d’impresa di € 56.932, un volume d’affari di € 150.633 e un valore della produzione netta di € 59.932, applicando IRPEF, IVA, IRAP, addizionali, sanzioni e interessi. A.A. contestava l’accertamento induttivo, sostenendo che l’Ufficio avesse erroneamente attribuito a lui la sottrazione volontaria della contabilità: i registri sarebbero stati rubati presso la sede e denunciati, poi ritrovati e messi a disposizione. Denunciava violazione degli artt. 55 del DPR 633/1972 e 38 e 39 del DPR 600/1973, nonché omesso esame di un fatto decisivo. In primo grado la CTP di Treviso aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di sottoscrizione del mandato difensivo; la CTR del Veneto aveva riformato tale statuizione, dichiarando ammissibile il ricorso, ma aveva respinto l’impugnazione nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto legittimo il metodo induttivo, poiché le scritture, ritrovate bagnate dopo il furto denunciato il 1° marzo 2011, erano oggettivamente illeggibili e inidonee a rappresentare la contabilità; tale inidoneità non era stata contestata durante l’accertamento. La CTR aveva inoltre affermato, con motivazione non specificamente censurata, che l’accertamento induttivo è giustificato anche quando l’assenza o l’inidoneità della contabilità dipenda da forza maggiore e non da una condotta imputabile al contribuente. È stato escluso anche l’omesso esame: secondo il PVC, non specificamente e tempestivamente contestato sul punto, A.A. non aveva messo a disposizione documentazione contabile idonea. La Corte ha ricordato inoltre che il contribuente era stato segnalato per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili e aveva definito il procedimento penale con applicazione della pena su richiesta. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è stato dichiarato assorbito, perché proposto dalla parte vittoriosa e condizionato all’accoglimento del ricorso principale. A.A. è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 oltre alle spese prenotate a debito; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 2, lett. c), DPR 600/1973

    Tale affermazione è fondata sulla obiettiva inidoneità delle scritture (oggetto di un furto denunciato dal contribuente il giorno stesso della notifica dell'invito tributario, il 01/03/2011, e ritrovate nello stesso giorno in un fosso inzuppate di acqua) ad essere lette, analizzate e a costituire idonea rappresentazione della contabilità;

    L’accertamento induttivo è applicabile quando le scritture siano oggettivamente inidonee a essere lette e a rappresentare la contabilità, anche se tale condizione è conseguente a un furto o ad altra causa non imputabile al contribuente.

  • Art. 10 del D.Lgs. (occultamento o distruzione di documenti contabili)

    Va, peraltro, considerato che A.A. è stato destinatario di segnalazione per il reato p. e p. dall'art. 10 del D.Lgs. (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evadere le imposte sui redditi) e ha chiesto e ottenuto di definire il procedimento penale con applicazione della pena su richiesta.

    La pronuncia menziona la segnalazione penale e la definizione del procedimento con applicazione della pena su richiesta come elementi del caso; non ne ricava però un’autonoma regola interpretativa della fattispecie penale.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, DPR 115/2002

    ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’accertamento induttivo può essere legittimo quando la contabilità sia oggettivamente inutilizzabile, anche se la sua perdita o il suo deterioramento dipendono da cause non imputabili al contribuente: rileva l’assenza di documentazione idonea alla verifica.
  • Non basta dichiarare che i registri sono stati ritrovati o messi a disposizione: occorre che la documentazione consegnata sia effettivamente leggibile e idonea al controllo.
  • È importante contestare tempestivamente e in modo specifico i fatti riportati nel processo verbale di constatazione; in mancanza, il giudice può fondare su di essi la decisione.
  • Il ricorso incidentale della parte che ha già ottenuto una decisione favorevole può essere condizionato: se il ricorso principale è rigettato e non può derivarne un vantaggio ulteriore, l’incidentale può restare assorbito.

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