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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12717/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra reati per i quali il ricorrente era stato condannato con sentenze irrevocabili; impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione e rideterminato la pena complessiva, per violazione delle norme sul cumulo e sulla individuazione del reato più grave, calcolo degli aumenti per i reati satellite e mancata applicazione della diminuente per la scelta del rito

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto la censura principale: ha ritenuto viziata la determinazione della pena in quanto il giudice dell'esecuzione non ha scorporato correttamente le unificazioni operate in sede di cognizione, non ha individuato la pena inflitta in sede di cognizione per il singolo reato più grave secondo l'art. 187 disp. att. c.p.p. e non ha specificato gli aumenti applicati per ciascun reato satellite. L'ordinanza è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio sul punto, con istruzioni di rispettare il divieto di reformatio in peius, di computare sulle frazioni di pena dei reati satellite la diminuente prevista per il rito e di applicare le regole sull'astensione del giudice di rinvio (art. 34 c.p.p.) alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    norma che disciplina la richiesta in sede esecutiva dell'applicazione della continuazione tra reati; origine della controversia per l'applicazione del vincolo della continuazione

  • art. 81 cod. pen.

    richiamato come principio generale sul cumulo e sulla continuazione tra reati, oggetto di censura nell'impugnazione

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    definisce il criterio per individuare il reato più grave (quello per il quale è stata inflitta la pena più grave); alla sua stregua la Corte ha richiesto che il giudice dell'esecuzione individui la pena inflitta per il singolo reato più grave prima di operare gli aumenti per i reati satellite

  • artt. 442, comma 2; 444; 533, comma 2 cod. proc. pen.

    richiamati tra le disposizioni di rito e di cognizione oggetto della censura inerente la mancata applicazione della diminuente per la scelta del rito e la corretta determinazione sanzionatoria

  • art. 34, comma 1 cod. proc. pen.

    norma sull'astensione del giudice nel giudizio di rinvio; la Corte ha stabilito che va applicata nella versione interpretata alla luce della Corte costituzionale n. 183/2013, impedendo la riammissione del giudice che ha già deciso sulla richiesta di applicazione della continuazione

  • art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    citato in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale intervenuta con la pronuncia n. 183/2013, che incide sulla partecipazione del giudice al giudizio di rinvio

  • Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 2013

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni che non escludevano la partecipazione del medesimo giudice al giudizio di rinvio dopo annullamento per la materia della continuazione; la Cassazione ordina l'applicazione dell'art. 34 alla luce di questa pronuncia

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, sent. n. 8436 del 27/09/2013, Romano, Rv. 259030)

    principio secondo cui, nel rideterminare la pena per continuazione tra reati separatamente giudicati, il giudice dell'esecuzione deve scorporare le unificazioni operate in sede di cognizione, individuare il reato più grave e poi operare aumenti autonomi per i reati satellite

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione ridetermina la pena per continuazione tra reati giudicati separatamente, deve prima scorporare le eventuali unificazioni operate in sede di cognizione e individuare il reato più grave in base alla pena effettivamente inflitta in sede di cognizione (art. 187 disp. att. c.p.p.).
  • Gli aumenti per continuazione vanno calcolati sulla pena del reato più grave così individuato e devono essere specificati per ciascun reato satellite; la motivazione deve indicare le frazioni di pena considerate.
  • Sulle frazioni di pena relative ai reati satellite va applicata la diminuente prevista per la scelta del rito, se pertinente, e questo calcolo deve risultare esplicitato dal giudice dell'esecuzione.
  • Il principio del divieto di reformatio in peius impone che il nuovo calcolo non possa peggiorare la posizione dell'interessato rispetto alla situazione precedente.
  • A seguito della Corte costituzionale n. 183/2013, il giudice che ha già pronunciato sull'istanza di applicazione della continuazione non può partecipare al giudizio di rinvio; va quindi osservata l'astensione disciplinata dall'art. 34 c.p.p.

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