Sentenza n. 12816/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della sentenza n. 819/2025 emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Tivoli l'11.06.2025 all'esito del procedimento iscritto al NRG 2051/2024 Lav
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli, Giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero alla sua attivazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione presso la sede reale con le formalità previste per il titolo esecutivo. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ordinando al Ministero l'immediata attivazione della Carta elettronica con la provvista indicata nel titolo, oltre alla rifusione delle spese del giudizio ordinario. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito senza contestare che il giudicato non fosse stato eseguito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti le condizioni processuali dell'azione: notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione del ricorso. Nel merito, poiché non era controversa la mancata esecuzione del giudicato, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli, corrispondendo le somme dovute e attivando il beneficio riconosciuto, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione. Il commissario non ha diritto a compensi aggiuntivi, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche, riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997
Impone il decorso di un termine dilatorio di centoventi giorni tra la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e la proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione con le formalità richieste per valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- Quando l'Amministrazione non abbia dato esecuzione a un giudicato e tale inottemperanza non sia contestata, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine perentorio, individuando gli adempimenti necessari in conformità al contenuto del giudicato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine successivo per l'esecuzione del giudicato e conferendogli la facoltà di delega per il compimento degli atti necessari.
- L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze istituzionali non comporta un compenso aggiuntivo quando il relativo onere rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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