Cassazione Penale, Ordinanza n. 33848/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell'esecuzione l'unificazione sotto il vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., di due reati di truffa giudicati con sentenze divenute irrevocabili: una condanna del Tribunale di Trento, relativa a un fatto commesso a Mezzolombardo il 5 maggio 2019, e una condanna del Tribunale di Messina, relativa a un fatto commesso a Messina il 7 maggio 2020. Il Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta rilevando che, pur trattandosi di condotte ontologicamente simili, esse erano state commesse in un arco temporale dilatato, senza collegamenti reciproci, e costituivano plurime determinazioni estemporanee, riconducibili a una scelta di vita. Con il ricorso per cassazione, il condannato ha dedotto violazione di legge, sostenendo l'erronea esclusione della continuazione. La doglianza è stata ritenuta sostanzialmente diretta a ottenere una rivalutazione degli accertamenti di fatto e delle argomentazioni logiche svolte dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la valutazione del giudice dell'esecuzione, che aveva esaminato la genesi, le modalità esecutive e la prossimità dei singoli fatti, escludendo l'unicità del disegno criminoso. La Corte ha inoltre ribadito che la rivalutazione di tali argomentazioni fattuali e logiche è preclusa nel giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento del vincolo della continuazione, la cui applicabilità è stata esclusa per l'assenza di un unico disegno criminoso.
Disciplina il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse; la Corte ha confermato la valutazione negativa compiuta dal giudice dell'esecuzione.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Indicato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Norma incriminatrice dei due reati di truffa oggetto delle sentenze irrevocabili sottoposte alla richiesta di continuazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la verifica dell'unicità del disegno criminoso, da compiere mediante l'analisi concreta della genesi, della prossimità temporale e delle modalità esecutive dei reati giudicati separatamente.
- La mera identità o somiglianza ontologica delle condotte non dimostra, di per sé, l'esistenza di un unico disegno criminoso, soprattutto quando i fatti siano stati commessi in un arco temporale dilatato e non risultino collegati tra loro.
- La valutazione del giudice dell'esecuzione sull'esistenza della continuazione, quando sia sorretta da argomentazioni logiche fondate sulle caratteristiche concrete dei reati, non può essere sostituita in cassazione da una rivalutazione dei fatti.
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