Cassazione Civile, Ordinanza n. 06236/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Il contribuente riferiva di aver scoperto, accedendo presso l’ufficio dell’agente della riscossione, l’esistenza di due cartelle esattoriali relative a ruoli del 2012 e del 2013 e di avere quindi impugnato l’estratto di ruolo rilasciato in quell’occasione. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la decisione era stata confermata. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi, ma il testo dell’ordinanza non li specifica nel dettaglio. La Corte, prima ancora di esaminare tali censure, ha rilevato che non risultava formato alcun giudicato interno sulla sussistenza dell’interesse ad agire, poiché mancava la necessaria produzione della sentenza di primo grado e, comunque, il passaggio richiamato non dimostrava una statuizione espressa sul concreto interesse all’impugnazione. Ha quindi ritenuto che il ricorso originario fosse inammissibile per difetto di interesse ad agire, richiamando il limite posto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021 all’impugnazione dell’estratto di ruolo nei casi di cartella non notificata o invalidamente notificata, limitatamente alle ipotesi ivi previste e non ricorrenti nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente per difetto di interesse ad agire. Ha ritenuto assorbiti i motivi di ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha applicato la disciplina della decisione accelerata, liquidando una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controparte e un’ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende. È stato anche dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
proposta di definizione accelerata del ricorso; decisione in conformità alla proposta
La Corte richiama la disciplina della decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, quale contesto processuale idoneo a fondare anche la valutazione in tema di abuso del processo.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella esattoriale in relazione all'invalida notifica
L’estratto di ruolo non è impugnabile se non nei casi tassativamente previsti dalla norma; fuori da tali ipotesi manca l’interesse ad agire del contribuente.
La Corte applica la condanna aggravata ritenendo il mancato adeguamento alla proposta quale indice di abuso del processo, liquidando una somma in favore della controparte.
La Corte applica un’ulteriore somma a carico della parte soccombente da versare alla cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali
La Corte prende atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La Corte afferma che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, la norma codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo è impugnabile soltanto nei casi tassativi previsti dalla disciplina speciale; al di fuori di tali ipotesi il contribuente non ha interesse ad agire.
- Per far valere in cassazione un giudicato interno su una questione processuale, la parte deve produrre in modo completo la decisione di merito rilevante, così da consentire il controllo diretto della Corte.
- La mera allegazione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo non equivale a una statuizione sul concreto interesse ad agire: il giudicato deve riguardare espressamente anche tale profilo.
- Nel procedimento di decisione accelerata, il mancato rispetto della proposta confermata dalla decisione finale può essere valorizzato come indice normativo di abuso del processo, con conseguente condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.
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