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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41861/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che ha confermato il sequestro preventivo della somma di Euro 53.460,00 ritenuta prodotto/profitto del reato contestato di cui all'art. 603-bis c.p. (sfruttamento del lavoro). Hanno dedotto due motivi: (1) insufficienza/insussistenza del fumus del reato e vizio di motivazione rispetto agli elementi di fatto (tra cui l'assunzione recente alla data del 01/01/2023, la retribuzione e le condizioni abitative contestate); (2) vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della somma sequestrata e, soprattutto, difetto totale di motivazione sul requisito del periculum in mora che giustificherebbe l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto al giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (inammissibile nella parte in cui censura la motivazione sul fumus) ritenendo che il Tribunale del Riesame avesse puntualmente indicato gli elementi fattuali idonei a far apparire verosimile lo sfruttamento. Ha invece accolto il secondo motivo solo nella parte relativa al periculum in mora: la motivazione del Tribunale sul punto è stata ritenuta generica e insufficiente (richiamo apodittico alla sola natura 'sfuggente' del denaro), pertanto l'ordinanza è stata annullata limitatamente all'esigenza cautelare e il provvedimento è rinviato al Tribunale di Cosenza in diversa composizione affinché motivi specificamente sul periculum in mora. Per il resto il ricorso è rigettato e il sequestro rimane confermato nei suoi aspetti sostanziali salvo il giudizio sul periculum.

Norme richiamate

  • art. 603-bis cod. pen.

    Norma incriminatrice dello sfruttamento del lavoro; la Corte dà rilievo agli elementi fattuali emersi dalle indagini per ritenere la verosimiglianza della condotta atta a integrare tale fattispecie.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Prevede il riesame e i rimedi avverso i provvedimenti di sequestro preventivo; quadro procedurale rispetto al quale è stata impugnata l'ordinanza.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita l'appello per cassazione alle ipotesi di violazione di legge; la Corte richiamata ha precisato i ristretti limiti di sindacato in cassazione sugli atti adottati ai sensi degli artt. 322 bis e 324 c.p.p.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte ricorda l'onere motivazionale relativo al periculum in mora per tali sequestri.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca; richiamata in relazione alla finalità del sequestro preventivo (sequestro finalizzato alla confisca).

  • art. 606 c.p.p., lett. e)

    art. 606 co. 1, lett. e) c.p.p.

    Consente il ricorso per vizio di motivazione in sede di legittimità; la Corte distingue tra vizio di motivazione denunciabile con l'art. 606 e la violazione di legge esperibile ai sensi dell'art. 325.

  • art. 316 cod. proc. pen.

    Richiamato per analogia in relazione al principio di 'esigenza anticipatoria' e al contenuto motivazionale richiesto per misure cautelari conservative.

Massime di principio

  • Per i sequestri preventivi finalizzati alla confisca occorre sempre una motivazione specifica e riferita al periculum in mora: la mera affermazione della natura fungibile del denaro non è sufficiente per giustificare l'immediata apprensione.
  • Quando è contestato lo sfruttamento del lavoro, la giurisprudenza ritiene che il profitto del reato possa comprendere l'intero ricavato dell'attività esercitata mediante lavoro sfruttato; non è possibile scorporare meccanicamente parti di incasso ritenute lecite senza considerare il carattere complessivamente illecito dell'attività.
  • In cassazione il sindacato è limitato: le doglianze di mera ritenuta insufficienza o diversa valutazione delle prove attengono al merito e, salvo che la motivazione sia del tutto mancante o incomprensibile, possono essere inammissibili se prospettano una valutazione alternativa dei fatti.
  • Per contrastare un sequestro preventivo occorre fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza del pericolo di dispersione (ad es. vincoli contabili, materiali non fungibili, attestazioni sull'immobilità dei beni) o circostanze che rendano ingiustificata l'anticipazione dell'effetto ablativo.
  • Nelle impugnazioni, è utile articolare separatamente le censure sulla sussistenza del fumus (con riferimento agli elementi fattuali concreti) e quelle sulla sussistenza del periculum in mora (con riferimento alle ragioni specifiche per cui il bene potrebbe essere disperso o sottratto durante il processo).

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