Sentenza n. 1691/2026 - Napoli, Sezione 5
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4488/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 14.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 19360/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 20.11.2025 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta elettronica docente per cinque annualità, per complessivi 2.500 euro, oltre alle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio annuo di 500 euro previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente anche in relazione ai contratti a tempo determinato, condannando il Ministero all'attribuzione di un buono elettronico complessivo di 2.500 euro e al pagamento delle spese processuali. La sentenza era stata notificata all'amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire prova dell'adempimento. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la propria competenza a conoscere dell'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la tempestività dell'azione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e la mancata prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. Ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni in caso di inerzia ministeriale. Il commissario dovrà porre in essere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penalità è parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l'adempimento spontaneo e non può superare il 10% dell'importo dovuto. La liquidazione della penale eventualmente maturata spetterà al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di proporre davanti al giudice amministrativo l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
L'azione di ottemperanza è stata ritenuta tempestiva.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la misura è stata parametrata agli interessi legali, con decorrenza e limite massimo stabiliti in sentenza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
I relativi termini processuali risultano rispettati.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso senza adempimento.
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato del giudice ordinario.
È richiamato in relazione al principio di effettività della tutela, che giustifica la funzione compulsiva e di garanzia dell'astreinte.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale il cui responsabile è stato nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la parte obbligata a conformarsi è una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- In presenza di un giudicato favorevole e della mancata prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato e può nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento e cessazione al momento dell'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta.
- La penalità di mora deve essere determinata in modo non manifestamente iniquo e proporzionato alla funzione compulsoria: è necessario fissare un tetto massimo, oltre il quale la misura perderebbe la funzione di stimolo all'adempimento e si trasformerebbe in una sproporzionata locupletazione del privato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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