Cassazione Penale, Sentenza n. 16596/2022 del 29/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. che aveva applicato gli arresti domiciliari a carico di Valentina Guerra. I motivi sollevati contestavano: 1) la ritenuta insussistenza dei gravi indizi rispetto all'elemento oggettivo del reato (con particolare riferimento alla data di esistenza del clan Sanfilippo e al fatto che sentenze passate in giudicato non sarebbero state correttamente valorizzate per estendere la durata del sodalizio); 2) la valutazione dell'elemento soggettivo (si contestava che il Tribunale avrebbe erroneamente richiesto un dolo specifico, mentre il reato sarebbe a dolo generico, e avrebbe trascurato legami familiari/relazionali e la sproporzione dell'apporto economico come indice di contributo al clan). Il ricorrente chiedeva il rigetto dell'ordinanza di riesame e, implicitamente, il ripristino della misura cautelare.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse del Pubblico ministero: il PM aveva impugnato esclusivamente la mancata rilevazione della gravità indiziaria senza prospettare concrete esigenze cautelari o la misura che intendeva ottenere, sicché l'accoglimento del ricorso non avrebbe prodotto alcun risultato pratico (non avrebbe portato al ripristino di una misura cautelare). La Corte ha inoltre esaminato i profili di merito e li ha ritenuti infondati: ha richiamato il principio secondo cui il concorso esterno non può essere automaticamente equiparato, ai fini cautelari, alla partecipazione all'associazione mafiosa; ha precisato che l'utilizzazione di sentenze irrevocabili richiede riscontro e non estende automaticamente la persistenza temporale del sodalizio; e ha ritenuto logica e non manifestamente erronea la valutazione del Tribunale circa la mancanza di elementi sufficiente a dimostrare la consapevolezza dell'indagata di finanziare il clan nel suo complesso. In sintesi, il ricorso del PM è stato respinto e l'ordinanza del Tribunale di riesame è stata confermata.
Norme richiamate
Norme del reato contestato: 110 (concorso di persone nel reato) e 416-bis (associazione di tipo mafioso); qui il capo di imputazione riguarda il concorso esterno nella associazione mafiosa
art. 192; art. 274 lett. c); art. 275 comma 3
Art.192: principio del necessario riscontro per utilizzare giudicati in altro procedimento. Art.274 lett.c): esigenze cautelari (pericolo di reiterazione). Art.275 comma 3: presunzione di adeguatezza della custodia in carcere cui però non si applica automaticamente al concorso esterno
Modifica dell'art.275 c.p.p.; va interpretata alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n.48/2015, che limita l'equiparazione tra concorso esterno e partecipazione associativa ai fini cautelari
Corte costituzionale
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'automatica equiparazione, ai fini cautelari, tra concorso esterno e partecipazione associativa, influenzando l'interpretazione dell'art.275 c.p.p.
Massime di principio
- Il Pubblico ministero ha interesse a proporre ricorso per cassazione in materia cautelare solo se dall'impugnazione può concretamente derivare un vantaggio utile (mantenimento, modifica o imposizione di una misura cautelare); l'impugnazione limitata alla sola contestazione della gravità indiziaria, senza prospettare esigenze cautelari concrete, è inammissibile per mancanza di interesse.
- Il concorso esterno in associazione mafiosa non è automaticamente equiparabile, ai fini cautelari, alla partecipazione al sodalizio: non opera la stessa presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista per la partecipazione associativa.
- L'utilizzo di sentenze irrevocabili per provare l'esistenza di un sodalizio in altro procedimento richiede sempre riscontro nella specifica vicenda e non estende automaticamente la durata temporale del reato accertato in quelle sentenze.
- La valutazione della gravità indiziaria e dell'elemento soggettivo (dolo generico vs dolo specifico) rientra nella discrezionalità del giudice cautelare; una diversa lettura degli elementi indiziari non basta a configurare un vizio manifesto di motivazione.
- La sproporzione dell'apporto economico non è di per sé probatoria dell'agevolazione al clan: occorre collegare la somma alla conoscenza della destinazione e alla consapevolezza di contribuire all'organizzazione, elementi che devono emergere dagli indizi valutati complessivamente.
- Quando si impugna un provvedimento che esclude un presupposto cautelare, il ricorrente (qui il PM) deve esporre elementi idonei a dimostrare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari che giustificherebbero l'adozione o il ripristino di una misura.
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