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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09933/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verteva sull'annullamento, in parte, della sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva, previa riqualificazione del fatto da corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) a corruzione impropria/disponibilita' (art. 318 c.p.), rideterminato la pena e dichiarato gli imputati incapaci di contrattare con la PA. Il Procuratore generale contestava: 1) la declaratoria di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero (art. 443 c.p.p.) senza motivazione adeguata; 2) la mancata e viziosa valutazione di questioni di legittimità relative all'esclusione dell'aggravante mafiosa e al riconoscimento delle attenuanti; 3) il travisamento della prova dichiarativa resa da Petrini che avrebbe dimostrato la riferibilità della dazione di denaro al processo Patitucci; 4) l'erronea applicazione degli artt. 318 e 319-ter c.p. con conseguente errata derubricazione; 5) questioni di diritto comparato e contrasto giurisprudenziale sull'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. I ricorrenti imputati (Petrini e Manna) hanno impugnato a loro volta la sentenza per vizio di riqualificazione del fatto, violazioni del diritto di difesa derivanti dalla modifica del thema probandi, travisamento e valutazione illogica delle prove tecniche (intercettazioni video) e dichiarative, nullità dell'incidente probatorio e vizio nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto in parte fondati i ricorsi: ha censurato la Corte di appello per aver dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico ministero senza valutarlo quale ricorso per cassazione convertibile in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p., dovendo quindi sindacare l'ammissibilità e i vizi di legittimità prospettati; ha inoltre accolto il motivo relativo al travisamento della prova dichiarativa del Petrini, rilevando che la Corte di appello ha errato nel ritenere dubbia la riferibilità della dazione al processo Patitucci omettendo valutazioni decisive e contraddicendo la precedente motivazione del primo giudice. Analogamente la Suprema Corte ha ritenuto fondata la censura dei difensori circa la riqualificazione del fatto: la derubricazione operata dalla Corte d'appello ha modificato il nucleo fattuale contestato (spostando la dazione su un diverso oggetto/ interesse personale), violando il principio di correlazione e gli artt. 521, 522 e 604 c.p.p.; per tali profili la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio limitatamente ai motivi ritenuti fondati per consentire la riesamina in grado di merito secondo i principi indicati. Altri motivi sono stati dichiarati assorbiti o infondati. In sintesi: annullamento con rinvio parziale della sentenza impugnata per vizi nella valutazione dell'impugnazione del PM, nel travisamento della prova dichiarativa e nella illegittima riqualificazione del fatto.

Norme richiamate

  • art. 443 cod. proc. pen.

    limita l'appello del Pubblico Ministero contro sentenze emesse a seguito di rito abbreviato salvo modifica del titolo del reato; la Corte rileva che la declaratoria di inammissibilita' deve comunque confrontarsi con la regola di cui all'art. 580 c.p.p. se l'atto puo' costituire un ricorso per cassazione

  • art. 580 cod. proc. pen.

    se contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi e sussiste connessione, il ricorso per cassazione puo' essere convertito in appello: la Corte d'appello, in presenza di appelli degli imputati, doveva trattare l'impugnazione del PM come ricorso per cassazione convertito e sindacarne l'ammissibilita' secondo parametri di legittimità

  • art. 319-ter cod. pen.

    richiede che il patto corruttivo e gli atti dell'agente pubblico siano riferibili a uno o piu' procedimenti giudiziari specifici e determinati; non e' configurabile laddove sia presente solo un generico asservimento dell'operatore giudiziario

  • art. 318 cod. pen.

    punisce la disponibilita' generica dell'agente pubblico a ricevere utilita' in cambio di favore nell'esercizio della funzione: applicabile quando manca il riferimento a specifici atti o a un procedimento determinato (quando il nucleo fattuale non e' quello di art. 319-ter)

  • art. 321 cod. pen.

    disciplina i comportamenti del privato corruttore (consenso, promessa, dazione); richiamato nella ricostruzione congiunta della responsabilita'

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    prevede aggravanti per condotte finalizzate ad agevolare organizzazioni mafiose; il ricorso contestava l'omessa o errata valutazione dell'aggravante da parte del giudice d'appello

  • art. 521 cod. proc. pen.

    disciplina la sentenza rispetto all'imputazione e obbliga, se il fatto accertato e' diverso, la trasmissione degli atti al pubblico ministero; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione che cambia il nucleo fattuale imponeva gli effetti previsti da questa norma

  • art. 522 cod. proc. pen.

    connesso all'art. 521, tutela la correlazione fra imputazione e sentenza; la violazione puo' determinare la nullita' della sentenza

  • art. 604 cod. proc. pen.

    prevede la nullita' della sentenza in appello per violazioni imputabili, incluso il mancato rispetto degli artt. 521/522; la Corte ha ritenuto sussistente nullita' o irregolarita' per la riqualificazione che ha modificato il fatto

  • art. 192 cod. proc. pen.

    stabilisce i criteri di valutazione della prova dichiarativa; la Corte ha richiamato la necessita' di applicare tali criteri (anche valutazione frazionata) prima di disattendere la prova confessorio-eteroaccusatoria

  • art. 580 cod. proc. pen.

    principio di conversione del ricorso in cassazione in appello quando sussistono impugnazioni connesse; la Corte lo invoca per dire che la Corte d'appello doveva esaminare l'impugnazione del PM secondo i parametri di ammissibilita' del ricorso per cassazione

  • art. 593 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione al limite all'appello del PM sui provvedimenti di rito abbreviato; la Corte ha valutato il corretto contemperamento con l'art. 580 c.p.p.

Massime di principio

  • Quando il Pubblico Ministero propone impugnazione avverso una sentenza emessa in rito abbreviato in violazione dell'art. 443 c.p.p., l'atto puo' essere qualificato come ricorso per cassazione e, se ricorre il caso di connessione con appello degli imputati, la Corte d'appello deve applicare l'art. 580 c.p.p. e sindacarne l'ammissibilita' secondo i parametri di legittimità; non e' sufficiente una declaratoria di inammissibilita' formale senza valutazione delle censure di diritto
  • La derubricazione o riqualificazione del fatto in appello e' legittima solo se non altera il nucleo fattuale contestato; se la nuova qualificazione implica una modificazione sostanziale del thema probandi (cioe' cambia l'oggetto materiale del mercimonio o il riferimento a un procedimento determinato), il giudice deve trasmettere gli atti al PM o la sentenza e' annullabile per violazione degli artt. 521/522/604 c.p.p.
  • In Cassazione il vizio di 'travisamento della prova' e' sindacabile solo quando sussiste una palese, incontrovertibile e non contestabile differenza tra quanto effettivamente dichiarato in atti e il senso attribuito dal giudice (la verifica e' di 'fotografia' della prova, non di riconsiderazione del merito)
  • La prova tecnica (es. intercettazioni audio-video) non puo' automaticamente sopprimere l'obbligo di valutare correttamente la prova dichiarativa: il giudice deve applicare i criteri di cui all'art. 192 c.p.p., valutando attendibilita', spontaneita' e possibilita' di riscontri, e, se necessario, procedere alla valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie o etero-accusatorie
  • Per configurare il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) occorre il riferimento a procedimenti giudiziari specifici e la sinallagmaticita' fra utilita' ricevuta e atto o comportamento determinato; la mera disponibilita' generica di un pubblico agente a favorire l'interesse di qualcuno rientra piu' propriamente nell'art. 318
  • Se in appello si muta la qualifica giuridica senza che cio' implichi novita' fattuali imprevedibili per l'imputato la modifica non viola il diritto di difesa; ma se la modifica comporta un diverso fatto materiale, gli effetti processuali (trasmissione al PM o annullamento) devono essere rispettati
  • Le censure sull'applicazione di aggravanti speciali (es. art. 416-bis.1) e sulla graduazione della pena richiedono motivazioni puntuali: in mancanza il giudice di legittimità puo' sindacare errori di diritto o manifesta illogicita' e rinviare la decisione al giudice di merito

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