Cassazione Civile, Ordinanza n. 28940/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una impresa edile contro un condominio per il pagamento di un credito. Il decreto, non opposto, è stato notificato allo studio/società che svolgeva funzioni di amministratore del condominio; poi il creditore ha intimato precetto a uno dei singoli condòmini, nei limiti della sua quota millesimale. Il condòmino ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. e, in via subordinata, opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione all'esecuzione e dichiarato inammissibile l'opposizione di terzo; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo, ma dal testo non emerge il contenuto sostanziale del motivo, perché la Corte decide in via pregiudiziale sulla procedibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha ritenuto pregiudiziale e assorbente il mancato deposito, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., della copia autentica della relazione di notificazione della sentenza impugnata. La sentenza d'appello risultava pubblicata il 28 gennaio 2022 e il ricorso era stato notificato il 30 marzo 2022, dunque oltre il termine breve, ma il ricorrente non ha prodotto la prova della notificazione della sentenza da cui far decorrere quel termine. La semplice attestazione di conformità della copia cartacea della sentenza non è stata ritenuta sufficiente, occorrendo la produzione del messaggio PEC con la relativa relazione di notificazione, in formato digitale o in copia analogica autenticata. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese in favore di tutti i controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dal condòmino contro il precetto.
È richiamato come base dell'opposizione di terzo proposta in via subordinata contro il decreto ingiuntivo.
È menzionato nel rigetto dell'opposizione di terzo, in combinazione con l'art. 404, comma 2, c.p.c.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La Corte ribadisce che, per la procedibilità del ricorso per cassazione, deve essere depositata la copia autentica della relazione di notificazione della sentenza impugnata; la mera attestazione di conformità della copia della sentenza non basta.
Indicato per la trattazione in camera di consiglio.
Indicato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memorie.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso sia proposto oltre il termine breve calcolato dalla notificazione della sentenza impugnata, il ricorrente deve produrre, a pena di improcedibilità, la copia autentica della relazione di notificazione della sentenza stessa.
- Ai fini dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non è sufficiente una mera attestazione difensiva di avvenuta ricezione della notifica né la sola attestazione di conformità della copia cartacea della sentenza all'originale telematico; occorre il documento che comprovi la notificazione, preferibilmente il messaggio PEC con la relativa relata o copia analogica autenticata.
- L'improcedibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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