Cassazione Civile, Ordinanza n. 11586/2024 del 30/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dal decreto con cui la corte d'appello aveva accolto il reclamo contro il rigetto dell'istanza di chiusura di una procedura fallimentare relativa a una società di fatto/società irregolare, poi con conseguente estensione alle società socie illimitatamente responsabili. La corte territoriale aveva ritenuto che non vi fosse prova di tempestive domande di ammissione al passivo e aveva quindi applicato l'art. 118, comma 1, n. 1, l.fall., dichiarando la chiusura della procedura e, per riflesso, dei fallimenti delle società socie. Il fallimento ricorrente ha censurato: 1) la legittimazione delle reclamanti, sostenendo che la reclamante fosse stata erroneamente qualificata come s.n.c. irregolare invece che come società di fatto; 2) l'omessa pronuncia sulle eccezioni di rito relative a difetto di legittimazione, difetto di interesse e invalidità della procura; 3) l'omesso esame di fatti decisivi circa l'esistenza di domande di insinuazione tempestive o comunque riferibili alla procedura; 4) la violazione dell'art. 118 l.fall., assumendo che anche una domanda tardiva avrebbe impedito la chiusura della procedura. Un ricorso incidentale del fallimento di un creditore riproponeva censure sostanzialmente coincidenti con i motivi sub 3 e 4. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel frattempo, la sentenza che aveva revocato il fallimento della c.d. supersocietà di fatto era divenuta definitiva, con conseguente venir meno dell'interesse ad una decisione sul merito della presente controversia.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuto giudicato sulla revoca del fallimento della società di fatto, ma ha comunque esaminato i motivi ai soli fini delle spese. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che l'erronea qualificazione della reclamante come s.n.c. irregolare non incideva sulla sua identificazione come soggetto fallito e sulla legittimazione a reclamo; che l'omesso esame di questioni processuali non integra di per sé vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; che non era provata alcuna tempestiva domanda di ammissione al passivo da parte di altri creditori e che, in ogni caso, la domanda del fallimento creditore risultava tardiva; e che la chiusura del fallimento ex art. 118, comma 1, n. 1, l.fall. si impone quando nessun creditore abbia proposto domanda di ammissione al passivo nel termine stabilito dalla sentenza dichiarativa. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste, in solido, a carico del ricorrente principale e di quello incidentale, con compensazione integrale delle spese dei gradi di merito. Nessun raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che l'erronea qualificazione formale della reclamante incidesse sulla legittimazione del soggetto che aveva proposto reclamo.
L'omesso esame di questioni puramente processuali non integra, di per sé, il vizio di omessa pronuncia; il vizio sussiste solo per domande o eccezioni di merito.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla qualificazione della società, ma ritenuto non decisivo ai fini della legittimazione al reclamo.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina della società irregolare, senza che ciò impedisse l'individuazione del soggetto fallito.
Richiamato con riferimento alla censura sull'ammissione al passivo e alla chiusura della procedura, ma ritenuto non idoneo a scalfire la decisione.
La chiusura del fallimento si impone quando nessun creditore abbia proposto domanda di ammissione al passivo nel termine fissato dalla sentenza dichiarativa; la chiusura della procedura principale comporta anche quella dei fallimenti dei soci illimitatamente responsabili.
Richiamato per la regolazione delle spese della fase di merito, compensate per la parziale novità delle questioni e l'assenza di precedenti specifici.
Richiamato per il fallimento per ripercussione delle società socie illimitatamente responsabili.
Richiamato per disporre la riunione dei ricorsi.
Massime di principio
- L'erronea qualificazione formale di una società come società in nome collettivo irregolare, invece che come società di fatto, non esclude la legittimazione processuale se il soggetto impugnante è comunque identificabile come quello dichiarato fallito.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda il mancato esame di domande o eccezioni di merito, non il mancato scrutinio di questioni puramente processuali, salvo che la soluzione implicita adottata dal giudice sia erronea e specificamente censurata.
- Ai fini della chiusura del fallimento ex art. 118, comma 1, n. 1, l.fall., è decisivo che nessun creditore abbia presentato domanda di insinuazione nel termine fissato dalla sentenza dichiarativa; in tale ipotesi non sussiste una ragione razionale per la prosecuzione della procedura.
- La presentazione di una domanda di ammissione al passivo tardiva non impedisce la chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 1, l.fall., se il termine per le domande tempestive è decorso senza insinuazioni.
- La chiusura del fallimento della società di fatto comporta, per riflesso, la chiusura dei fallimenti dei soci illimitatamente responsabili dichiarati per ripercussione.
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