Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3938/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva che si valutasse l'opportunità di sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato perché non veniva eseguito un ordine del giudice, disposto in udienza, relativo alla trasmissione dell'istanza di gratuito patrocinio con gli allegati contenuti su un CD-ROM. In udienza il detenuto aveva ottenuto che la domanda cartacea e il CD-ROM fossero depositati, ma la Direzione della Casa Circondariale di Novara inviò solo la domanda cartacea sostenendo che il CD poteva essere trasmesso solo a spese dell'interessato; il difensore impugnò la condotta della Direzione e il Magistrato di sorveglianza di Udine emise decreto di non doversi procedere ritenendo di non rinvenire ordinanze del proprio ufficio che disponessero l'invio del CD-ROM a spese dello Stato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'istanza originaria fosse generica (non individuava i poteri in presunto conflitto) e che dalla documentazione risultasse che il Magistrato di sorveglianza di Udine non aveva mai emesso un'ordinanza che imponesse l'invio del CD-ROM a spese dell'Amministrazione. Il Collegio ha inoltre indicato il rimedio corretto, cioè proporre reclamo al Magistrato di sorveglianza competente per l'istituto (Novara) per chiedere di imporre alla Direzione l'invio del CD a spese dello Stato. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Richiamato come parametro di deduzione delle censure in cassazione; la Corte ha ritenuto le censure infondate e il ricorso manifestamente inammissibile rispetto ai motivi dedotti.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente nella cornice dei diritti di difesa; la Corte non ha ritenuto che fosse stata violata una garanzia costituzionale alla luce della mancanza di un ordine amministrativo specifico.

  • art. 123 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che le comunicazioni dall'imputato al giudice debbano essere equiparate a quelle ricevute dall'autorità; la Corte ha ritenuto che ciò non autorizzasse automaticamente l'invio di supporti informatici a spese dello Stato senza una specifica ordinanza.

  • art. 146-bis disp. att. c.p.p.

    Richiamato per l'equiparazione del luogo di collegamento a distanza all'aula di udienza; la Corte ha comunque ritenuto che tale equiparazione non sostituisca la necessità di un ordine esplicito sull'onere delle spese per la trasmissione di supporti.

  • art. 234 c.p.p.

    Richiamato in riferimento all'acquisizione di documenti e mezzi di prova con strumenti tecnici; la Corte ha considerato che l'articolo non imponga al direttore dell'istituto di trasmettere a spese dello Stato il materiale informatico in assenza di un'ordinanza che lo disponga.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Applicato per la condanna alle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Riferita in relazione alla possibilità di escludere la colpa nell'insorgenza della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi per escludere la colpa e ha quindi imposto anche la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Se si pretende che la pubblica amministrazione (es. Direzione di carcere) invii documenti o supporti informatici a spese dello Stato, è necessario che esista un'ordinanza espressa dell'autorità competente che disponga tale onere; in sua assenza il rifiuto della Direzione può essere opponibile mediante il reclamo al Magistrato di sorveglianza competente per l'istituto.
  • Le istanze giudiziarie devono essere supportate da richieste specifiche e circostanziate: domande generiche (per esempio su un 'conflitto di attribuzioni' non adeguatamente individuato) sono vulnerabili e possono essere dichiarate inammissibili.
  • L'equiparazione del luogo di collegamento all'aula (disciplinata dalle norme processuali) e le regole sull'acquisizione di documenti non comportano automaticamente l'obbligo per l'amministrazione carceraria di spedire supporti a spese dello Stato senza un ordine giudiziale specifico.
  • In cassazione i ricorsi manifestamente infondati o eccentrici rispetto al fatto processuale concretamente sviluppatosi sono dichiarati inammissibili e comportano condanna alle spese e, ove ricorrano cause colpevoli, l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.