Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19376/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna in primo grado per omessa dichiarazione IVA. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto superata la soglia di punibilità del reato tributario. Con il secondo motivo deduceva erronea applicazione della legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La fattispecie concreta riguarda l'omessa presentazione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2016, a fronte di operazioni imponibili per euro 524.601,00 e di IVA non versata pari a circa euro 115.402,00.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la Corte territoriale aveva congruamente accertato il superamento della soglia di punibilità valorizzando dati fattuali non contestati nel merito: omissione della dichiarazione IVA per il 2016, operazioni imponibili per euro 524.601,00 e IVA dovuta e non versata per euro 115.402,00. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte di appello aveva escluso le attenuanti generiche per assenza di elementi favorevoli. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, indicata nel dispositivo in euro 1.000,00.

Norme richiamate

  • art. 5 D.Lgs. n. 74/2000

    Integra il reato di omessa dichiarazione; nel caso concreto la soglia di punibilità è stata ritenuta superata sulla base dell'ammontare dell'IVA non versata.

  • art. 12 D.Lgs. n. 74/2000

    Richiamato per le pene accessorie applicate in sentenza di condanna.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma implicitamente richiamata nella parte relativa alle circostanze attenuanti generiche, la cui concessione è stata negata per mancanza di elementi favorevoli.

Massime di principio

  • Nel reato di omessa dichiarazione IVA, ai fini della punibilità, il giudice può fondare il superamento della soglia su dati contabili e fiscali non contestati, come il volume delle operazioni imponibili e l'IVA non versata.
  • Il vizio di motivazione o la violazione di legge non sussistono quando la decisione di merito dia conto in modo coerente e non illogico degli elementi decisivi posti a base dell'affermazione di responsabilità.
  • Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate quando il giudice di merito rilevi l'assenza di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.