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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25698/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La GITE S.r.l. chiedeva il risarcimento dei danni contro la notaio Gallo per aver venduto, quale delegata del giudice dell'esecuzione, un immobile di proprietà della società per €615.000 in modo illegittimo. In appello e poi in cassazione la società deduceva: nullità e insufficiente motivazione della sentenza; errata valutazione del ruolo e della responsabilità del professionista delegato (sostenendo che il comportamento del delegato non perde efficacia causale per il controllo del giudice dell'esecuzione); nullità del credito per anatocismo; opponibilità di un contratto di locazione trascritto al pignoramento; diritto di agire direttamente in danno del professionista delegato; violazione dell'onere della prova e carenza probatoria della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della GITE S.r.l. ritenendolo, in massima parte, infondato o inammissibile per carenza di specificità nelle censure. Ha confermato che i rimedi avverso gli atti del delegato erano quelli previsti dall'art. 591‑ter c.p.c. (reclamo al giudice dell'esecuzione) e che l'operato del delegato, se svolto nei limiti della delega e sotto la direzione del giudice, non determina automaticamente la responsabilità personale del professionista; la responsabilità del delegato ai sensi dell'art. 2043 c.c. può sussistere solo se gli atti risultano posti al di fuori dello schema legale o eccedono la delega. La Corte ha inoltre osservato che molte censure non erano adeguatamente argomentate (risultando inammissibili ai sensi dell'art. 366 e 360 c.p.c.) e che questioni come l'anatocismo e la opponibilità della locazione erano già state trattate nei precedenti gradi e divenute definitive o non adeguatamente coltivate. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascuna controricorrente (liquidate in €10.000 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi €200 e accessori) e attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 363 c.p.c.

    Invocato dal Pubblico Ministero per chiedere l'enunciazione di un principio di diritto; norma procedurale relativa all'enunciazione di principi di diritto da parte della Corte.

  • art. 591‑ter c.p.c.

    Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del notaio delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 617.

    La Corte richiama la previsione del reclamo al giudice dell'esecuzione come rimedio diretto contro gli atti del delegato e sottolinea che la Corte d'appello avrebbe dovuto richiamare correttamente tale norma (anziché solo l'art. 60 c.p.c.).

  • art. 60 c.p.c.

    Richiamato erroneamente dalla Corte territoriale come parametro di impugnazione degli atti del delegato; la Cassazione nota che non era l'unica norma pertinente rispetto all'art. 591‑ter.

  • art. 484, comma 1 c.p.c.

    Richiamato per affermare che il processo esecutivo resta diretto dal giudice dell'esecuzione e che l'imputazione degli atti fa capo all'ufficio giudiziario nel suo complesso.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte precisa che il professionista delegato può essere chiamato a rispondere in via ordinaria ai sensi dell'art. 2043 solo se gli atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale o eccedono la delega.

  • legge n. 117 del 13/04/1988, art. 1

    "Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ... nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria."

    Usata per delimitare chi gode delle tutele/forme di responsabilità tipiche dei magistrati: la normativa non si estende automaticamente agli ausiliari o ai delegati non esercitanti funzione giurisdizionale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in ordine all'onere della prova; la Corte ricorda che la censura deve dimostrare un errato adempimento dell'onere della prova da parte del giudice per essere esaminabile in Cassazione.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla presunta anatocismo; la Corte ha ritenuto la questione già decisa nei precedenti gradi e non adeguatamente riproposta in cassazione.

  • art. 96, comma 3 c.p.c.

    Valutata la richiesta di sanzione per lite temeraria: la Corte ha escluso l'applicazione della sanzione, affermando che la proposizione di un'azione, anche se infondata, non è automaticamente condotta rimproverabile.

  • art. 13, comma 1‑quater d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)

    La Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per l'applicazione delle norme sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando un professionista (notaio, avvocato, commercialista) è delegato dal giudice dell'esecuzione per compiere atti esecutivi, gli atti svolti nei limiti della delega e sotto la direzione del giudice non determinano automaticamente la responsabilità personale del delegato; la responsabilità diretta è possibile solo se il delegato agisce al di fuori o in violazione del perimetro legale della delega (art. 2043 c.c.).
  • Avverso atti del professionista delegato nell'esecuzione il rimedio specifico è il reclamo al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591‑ter c.p.c.; la mancata tempestiva impugnazione o il rigetto definitivo delle opposizioni stabilizza gli effetti degli atti esecutivi e limita le possibilità di far valere responsabilità del delegato.
  • In cassazione le censure devono essere specifiche e ben motivate: motivi vaghi, privi di indicazione della norma violata o senza argomentazione logica sono dichiarati inammissibili; citare l'onere della prova (art. 2697 c.c.) richiede la dimostrazione che il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere probatorio.
  • Contestazioni di natura tecnica/economica (es. anatocismo) devono essere adeguatamente quantificate e documentate nei gradi precedenti: questioni già decise con sentenze divenute definitive o non coltivate tempestivamente sono difficili da rimettere in discussione in cassazione.
  • In presenza di plurimi difensori è sufficiente, ai fini di ammissibilità del ricorso per cassazione, che almeno uno degli avvocati sottoscrittori sia iscritto nell'albo speciale; eventuali irregolarità dell'altro difensore possono rimanere rilevanti solo in sede disciplinare.
  • Le spese e le sanzioni processuali sono valutate restrittivamente: la sconfitta processuale non comporta automaticamente l'irrogazione della sanzione per lite temeraria (art. 96 c.p.c.), e la liquidazione delle spese segue la soccombenza.

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