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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25648/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Veneto che aveva respinto il ricorso per il rimborso dell'addizionale IRES (c.d. Robin tax) per gli anni d'imposta 2009 e 2010. La ricorrente sosteneva che la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 81, commi 16-18, del d.l. n.112/2008 dovesse trovare applicazione ai rapporti non ancora esauriti (quindi anche per i periodi d'imposta anteriori alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale), chiedendo il riconoscimento del diritto al rimborso delle somme versate, anche se il pagamento era avvenuto dopo la pubblicazione della sentenza della Consulta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio consolidato secondo cui la dichiarazione di incostituzionalità disposta dalla Corte costituzionale con la sentenza n.10/2015 è stata modulata nel tempo (efficacia 'pro futuro' a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.) e pertanto non produce effetti sulle obbligazioni tributarie relative a periodi d'imposta chiusi anteriormente al 12/02/2015. Ne consegue che i versamenti riferibili a periodi d'imposta anteriori a tale data non danno diritto a rimborso, anche se il pagamento è stato effettuato successivamente. La Corte ha inoltre osservato che tale soluzione è coerente con la motivazione della Consulta (bilanciamento tra diritti costituzionali e tutela dell'equilibrio di bilancio), con la prassi amministrativa e con precedenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • d.l. n.112/2008, art. 81, commi 16, 17 e 18 (c.d. Robin tax)

    Norma istitutiva dell'addizionale IRES per il settore petrolio e gas; la sua illegittimità costituzionale è stata dichiarata dalla Corte costituzionale ma con effetto temporale modulato (pro futuro), perciò la norma rimane efficace per i periodi d'imposta anteriori alla data indicata dalla Consulta

  • Sentenza Corte costituzionale n. 10/2015

    "a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica"

    La Corte costituzionale ha esercitato il potere di modulare temporalmente gli effetti della declaratoria di illegittimità, limitando la retroattività della pronuncia e disponendo che l'illegittimità produca effetti solo dal giorno successivo alla pubblicazione

  • Costituzione, art. 137

    "Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione"

    Impedisce che giudici di merito o giudici di legittimità 'rivedano' o annullino la modulazione temporale decisa dalla Corte costituzionale; la pronuncia della Consulta è vincolante e definitiva

  • Costituzione, art. 81

    Richiamato in relazione all'esigenza di equilibrio di bilancio che ha giustificato la modulazione temporale della declaratoria di illegittimità; la Corte costituzionale ha tenuto conto dell'impatto sul bilancio pubblico

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 81/E del 28/04/2015

    "si ritiene che la declaratoria di incostituzionalità della RHT non possa produrre effetti sulle obbligazioni tributarie riguardanti adempimenti relativi ai periodi d'imposta chiusi in data antecedente al 12 febbraio 2015"

    Prassi amministrativa che considera dovuta la Robin tax per i periodi d'imposta chiusi anteriormente alla pubblicazione della sentenza della Consulta e che ha orientato l'azione degli uffici e la valutazione dei giudici

Massime di principio

  • La decorrenza temporale stabilita dalla Corte costituzionale (efficacia 'pro futuro') vincola i giudici: non è possibile estendere gli effetti della declaratoria ai periodi d'imposta chiusi anteriormente alla data indicata dalla Consulta.
  • Per verificare se la pronuncia costituzionale produce effetti sul singolo rapporto tributario occorre fare riferimento al periodo d'imposta (momento in cui sorge l'obbligazione tributaria), non alla data di liquidazione o di effettivo pagamento.
  • Se il periodo d'imposta è chiuso prima della pubblicazione della sentenza della Consulta, i versamenti riferibili a quel periodo non danno diritto a rimborso, anche se materialmente effettuati dopo la pubblicazione.
  • La motivazione della Corte costituzionale che giustifica la limitazione temporale (bilanciamento dei valori costituzionali e tutela dell'equilibrio di bilancio) è vincolante e non sindacabile in sede di merito o legittimità.
  • La prassi amministrativa (Circolare 81/E/2015) e la giurisprudenza consolidata confermano l'orientamento secondo cui l'illegittimità ha efficacia solo per i periodi d'imposta successivi alla pubblicazione della sentenza della Consulta.
  • In situazioni analoghe, il contribuente può ottenere rimborso solo se il presupposto impositivo si è verificato in un periodo d'imposta successivo alla data di efficacia temporale fissata dalla sentenza costituzionale; altrimenti bisogna valutare strumenti diversi (es. contestazione preventiva, impugnazioni anteriori alla pubblicazione, o iniziative legislative).

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