Cassazione Civile, Sentenza n. 25642/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Veneto che ha respinto l'appello avverso il silenzio-rifiuto sulle richieste di rimborso dell'addizionale IRES (c.d. Robin tax) per i periodi d'imposta 2011-2014. La ricorrente sosteneva che la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 81, commi 16-18, d.l. n.112/2008 (Corte cost. n.10/2015) dovesse considerarsi inefficace sin dall'origine anche nei rapporti non esauriti alla data di pubblicazione, con conseguente diritto al rimborso delle somme versate anche per periodi anteriori al 12.2.2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio consolidato secondo cui la sentenza della Corte costituzionale n.10/2015 ha effetto pro futuro (a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.) e, dunque, non incide sulle obbligazioni tributarie sorte per i periodi d'imposta chiusi anteriormente al 12 febbraio 2015. Ne consegue l'esclusione del diritto al rimborso di versamenti riferibili a quegli anni, anche se pagati dopo la pubblicazione della sentenza. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
d.l. n.112/2008, art.81, commi 16-18 ("Robin tax")
Norma istitutiva dell'addizionale IRES il cui presupposto genera l'obbligazione tributaria con riferimento al singolo periodo d'imposta; la Corte ha ritenuto che l'illegittimità costituzionale dichiarata pro futuro non abroga retroattivamente l'obbligazione per periodi d'imposta antecedenti alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.
Sentenza Corte costituzionale n.10/2015
gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale ... devono ... decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale
La Consulta ha esercitato il potere di modulare temporalmente gli effetti della declaratoria, limitandone la retroattività per ragioni di bilanciamento costituzionale; tale modulazione è vincolante e impedisce che i giudici ordinari estendano ulteriormente gli effetti retroattivi.
Ordinanza Corte costituzionale n.19/2019
Ha ribadito che la norma è stata espunta dall'ordinamento solo pro futuro e ha confermato la legittimità della modulazione temporale adottata dalla sentenza n.10/2015.
Art. 137 Cost.
"Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione."
Impedisce che, tramite i giudici ordinari o la cassazione, si contesti la portata o il bilanciamento operato dalla Corte costituzionale; la Corte di Cassazione ha richiamato tale principio per escludere la rimessa in discussione della decorrenza fissata dalla Consulta.
Circolare Agenzia delle Entrate n.81/E del 28 aprile 2015
La prassi amministrativa ha interpretato la sentenza n.10/2015 nel senso che la Robin Tax resta dovuta per i periodi d'imposta chiusi anteriormente al 12.2.2015; la Corte ha ritenuto coerente tale orientamento con la pronuncia costituzionale.
Giurisprudenza CEDU (richiamata)
Principio che riconosce alle autorità nazionali un ampio margine di discrezionalità nel bilanciamento di interessi pubblici ed individuali in materia economico-fiscale; utile per valutare la ragionevolezza della modulazione temporale adottata dallo Stato.
Massime di principio
- La declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale può essere modulata nel tempo (effetto pro futuro); i giudici ordinari devono rispettare tale modulazione e non possono estendere retroattivamente gli effetti oltre quanto stabilito dalla Consulta.
- L'obbligazione tributaria nasce in relazione al periodo d'imposta (presupposto), non al momento del pagamento o della liquidazione; per verificare l'efficacia di una declaratoria costituzionale occorre considerare la data di chiusura del periodo d'imposta.
- I rimborsi connessi a norme dichiarate incostituzionali con efficacia pro futuro spettano solo per i periodi d'imposta la cui esistenza/Presupposto si colloca successivamente alla data di efficacia fissata dalla Corte costituzionale.
- Non è consentito, in sede di giudizio ordinario o di cassazione, rimproverare o rimettere in discussione il bilanciamento e la gradazione temporale operati dalla Corte costituzionale (art.137 Cost.).
- In casi analoghi è utile verificare la prassi amministrativa e le eventuali risposte parlamentari (es. circolari o chiarimenti dell'Agenzia) che spesso interpretano l'efficacia temporale delle pronunce costituzionali e sono considerate coerenti dalla giurisprudenza.
- Per valutare un'azione di rimborso simile occorre accertare: (a) la data di chiusura del periodo d'imposta; (b) la data di pubblicazione della decisione costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità; (c) se la normativa impugnata abbia espressamente modulato gli effetti temporali.
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