Cassazione Civile, Sentenza n. 25664/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che aveva confermato il rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento IRPEF 2009 relativo alla tassazione della plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile. La ricorrente deduce cinque motivi: (i) invalidità/inesistenza della notifica dell'avviso per irregolarità della nomina del messo comunale e per la circostanza che il messo non avrebbe avuto potere di notificare per l'Agenzia delle Entrate; (ii) difetto di motivazione della sentenza di appello, che si sarebbe limitata a motivare "per relationem" alla decisione di primo grado senza affrontare i motivi specifici; (iii) errata valutazione delle prove circa la residenza/domicilio dell'immobile ai fini dell'esclusione della plusvalenza (art. 67 TUIR); (iv) omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme procedurali e sostanziali indicate nei vari motivi; (v) violazione dell'obbligo di decisione e motivazione ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Motivazione principale: i vizi relativi alla notifica (nomina del messo comunale o poteri del messo) configurano, se non l'inesistenza, comunque una nullità che è stata sanata ex tunc per il raggiungimento dello scopo, essendo l'atto consegnato "a mani" della contribuente e non essendosi allegato alcun concreto pregiudizio del diritto di difesa. Sul piano motivazionale, la Corte richiama che il giudice d'appello può rinviare alla motivazione di primo grado ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ma deve comunque affrontare i motivi di gravame; nel caso concreto la ricorrente non ha identificato con sufficiente specificità la motivazione del primo giudice condivisa dalla CTR né ha illustrato le criticità dell'atto di appello, rendendo inammissibile la censura. Le contestazioni sulla valutazione della prova e sulla residenza dell'immobile costituiscono in gran parte richieste di rivalutazione del merito, non consentite in cassazione; inoltre opera il divieto della "doppia conforme" (art. 348-ter, comma 5 c.p.c.) essendo appello e primo grado conformi e fondate sulle stesse ragioni di fatto. Per questi motivi il ricorso è respinto; la ricorrente è condannata alle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate; il controricorso del Comune è inammissibile per mancata notifica e non è liquidata la sua competenza spese.
Norme richiamate
art. 67 TUIR (DPR 917/1986)
Disciplina la non imponibilità della plusvalenza se l'immobile è stato adibito a residenza principale per il periodo richiesto; la Corte ha ritenuto che la contestazione relativa alla residenza disciplini la questione di merito e richieda valutazione probatoria di fatto, non sindacabile in cassazione salvo i limiti previsti.
art. 156 c.p.c.
Consente la sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo; la Corte lo applica per affermare che la notifica consegnata "a mani" della contribuente ha raggiunto lo scopo e non ha pregiudicato il diritto di difesa.
art. 370 c.p.c.
Norma sulla notificazione del controricorso: la mancata notifica del controricorso del Comune di Ortovero ha determinato, ratione temporis, l'inammissibilità di quel controricorso (con conseguente divieto di depositare memorie), come rilevato dalla Corte.
art. 360 c.p.c.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ribadisce i limiti del sindacato in cassazione: non è ammessa la rivalutazione del merito probatorio e la censura deve essere specifica e conforme ai requisiti di autosufficienza.
art. 348-ter, comma 5 c.p.c.
Principio della "doppia conforme": quando sia primo grado che appello rigettano la domanda sulla base delle stesse ragioni di fatto, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non è indicata la diversità delle ragioni di fatto; applicato per escludere il sindacato in cassazione sulle stesse risultanze.
art. 54 del d.l. 22/06/2012, n. 83 (conv. L. 7/08/2012, n.134)
Modifiche procedurali al ricorso in cassazione, interpretate dalla Corte per limitare il sindacato sulla motivazione e per confermare l'applicabilità delle regole della "doppia conforme" anche al processo tributario nei limiti indicati.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Consente al giudice di assolvere l'onere motivazionale anche tramite rinvio alle ragioni già espresse nella sentenza impugnata, purché la motivazione sia adeguata ai motivi di impugnazione; la Corte ricorda che il rinvio non può essere meramente formale.
art. 132 c.p.c.
Regole sulla motivazione degli atti processuali; la Corte richiama l'obbligo di motivare le decisioni di impugnazione e il dovere del giudice d'appello di affrontare i motivi di gravame.
art. 43 cod. civ.
Disciplina il valore probatorio di residenza e domicilio; la Corte osserva che la contestazione sulla residenza è questione di fatto e di valutazione probatoria, non di mera applicazione di norma di diritto impugnabile in cassazione.
art. 60 DPR 600/1973
Norma sulle notifiche tributarie; la Corte la menziona nel contesto delle censure sulla legittimità formale del messo notificatore e conclude che eventuali vizi sono nullità sanabili se l'atto ha raggiunto lo scopo.
art. 36 D.lgs. 546/1992
Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione delle sentenze delle commissioni tributarie; la Corte ricorda gli obblighi motivazionali specifici nel processo tributario.
art. 112 c.p.c.
Obbligo di decisione sulle questioni proposte dalle parti; la Corte rileva che l'assenza di motivazione rilevante deve colpire il minimo costituzionale per essere appellabile in cassazione, e qui tale soglia non è stata oltrepassata.
art. 10, comma 3-bis DPR 917/1986
Citato dalla ricorrente nel motivo relativo a norme fiscali e prova della residenza; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione normativa, trattandosi di valutazione probatoria.
art. 366, n. 6 e art. 369 c.p.c.
Regole di forma del ricorso per cassazione (autosufficienza e specificità dei motivi): la Corte sottolinea che i vizi di processo non rilevati d'ufficio devono essere specificamente dedotti e documentati dalla parte.
Massime di principio
- Un vizio relativo alla nomina del messo comunale o alla sua abilitazione spesso configura nullità e non inesistenza della notifica; tale nullità può essere sanata ex tunc se l'atto ha raggiunto lo scopo (es. consegna "a mani" del destinatario) e non è dimostrato un concreto pregiudizio del diritto di difesa.
- La Corte d'appello può limitarsi a motivare "per relationem" alla sentenza di primo grado, ma solo se la motivazione è adeguata ai motivi di impugnazione; il giudice di secondo grado deve comunque indicare, anche sinteticamente, le ragioni per cui respinge i specifici motivi d'appello.
- In cassazione non è ammessa la rivalutazione del merito probatorio: le censure che mirano a riesaminare fatti e prove sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 c.p.c. salvo che non sussistano i requisiti per il sindacato di legittimità (es. error in procedendo che raggiunge il minimo costituzionale).
- Quando sia il primo grado che l'appello si conformano nel rigetto per le medesime ragioni di fatto ("doppia conforme"), il ricorso per cassazione ex art. 360, n.5 è inammissibile a meno che il ricorrente dimostri espressamente la diversità delle ragioni di fatto cui le due decisioni si sono fondate.
- Per impugnare con successo carenze motivazionali in cassazione occorre dimostrare una mancanza assoluta, apparente o contraddittoria della motivazione (il cosiddetto "minimo costituzionale"); critiche di insufficienza argomentativa non sono più sufficienti.
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