Cassazione Civile, Sentenza n. 25668/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione degli avvisi TARES 2013 e TARI 2014-2015 relativi alla superficie commerciale (circa mq.10.354) del punto vendita Metro, contestando l’applicazione della tariffa sulla parte variabile in quanto gran parte della superficie produrrebbe in via continuativa rifiuti speciali (in particolare imballaggi terziari e secondari) trattati fuori dalla privativa comunale. La controversia coinvolge profili di qualificazione dei rifiuti (urbani vs speciali/assimilati), applicazione delle norme nazionali e comunitarie su imballaggi e rifiuti, onere probatorio e decadenze procedurali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso (quarto e quinto motivo), ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale avesse errato nel non valutare correttamente e puntualmente la natura dei rifiuti prodotti (imballaggi primari/secondari/terziari), la sussistenza della produzione prevalente e continuativa di rifiuti speciali e la documentazione sul loro conferimento a soggetti autorizzati. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e rimessa alla C.T.R. dell'Emilia-Romagna in diversa composizione per una rinnovata valutazione della debenza dei tributi secondo i principi richiamati. Sono stati invece rigettati il primo, il secondo, il terzo, il settimo ed il nono motivo; il sesto e l'ottavo sono stati assorbiti. La Cassazione ha altresì disposto la riflessione sulle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
Direttiva 94/62/CE (imballaggi) art.2, art.3
‘‘la presente direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità e a tutti i rifiuti di imballaggio...’’ e definizioni di imballaggio primario, secondario e terziario
La Corte ha richiamato la definizione comunitaria per confermare che gli imballaggi terziari e, in certi casi, i secondari rientrano nella categoria degli imballaggi e pertanto possono avere trattamento e regime differenziato rispetto ai rifiuti urbani; ciò supporta l’esclusione dalla raccolta comunale ordinaria quando non assimilabili.
D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) artt. 217-226; in particolare art.218
‘‘si intende per: a) imballaggio: il prodotto...; b) imballaggio per la vendita...; c) imballaggio multiplo...; d) imballaggio per il trasporto...’’
Rafforza l'interpretazione normativa nazionale delle categorie di imballaggio e la conseguente esclusione degli imballaggi terziari dal circuito dei rifiuti urbani, con effetti sulla tassabilità.
D.Lgs. 507/1993 art.62 (richiamato, comma 3)
‘‘esclusione della sola parte di essa in cui, per struttura e destinazione, si formano i rifiuti speciali’’
Consente l'esclusione dalla superficie tassabile della parte in cui si formano di regola rifiuti speciali, purché il contribuente dimostri il trattamento conforme: principio centrale nella valutazione della quota variabile della tariffa.
D.L. 201/2011 (TARES) art.14, commi 10 e 11
‘‘10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 11. La tariffa è composta da una quota... e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti... in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi...’’
Stabilisce il criterio per la determinazione della superficie tassabile e la composizione della tariffa: la parte variabile può essere esclusa se provata la produzione esclusiva o prevalente di rifiuti speciali e il loro trattamento conforme.
Legge 147/2013 art.1, commi 641-642 (TARI)
‘‘641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione... 642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga... suscettibili di produrre rifiuti urbani...’’
Conferma che il presupposto della TARI è il possesso/detenzione di superfici suscettibili di produrre rifiuti urbani; tuttavia la superficie non è tassabile se su di essa si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali debitamente trattati.
D.Lgs. 22/1997 art.49 (richiamato)
Norma di riferimento per la distinzione tra rifiuti urbani e speciali e per la disciplina della tariffa, confermando la distinzione tra quota fissa (sempre dovuta) e quota variabile (collegata alla produzione di rifiuti urbani/assimilati).
Legge 27 luglio 2000, n.212 (Statuto del contribuente) artt.3,7,10
‘‘le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo’’ (art.3) e norme su motivazione e tutela dell'affidamento
La Corte ha chiarito che lo statuto tutela l'affidamento solo con riguardo agli aspetti sanzionatori/accessori, ma non esclude la debenza del tributo quando sussistono i presupposti oggettivi dell'imposizione.
Costituzione (articoli richiamati dagli atti: art.3, 53, 97, 117, ecc.)
I riferimenti costituzionali sono stati evocati dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto prevalenti le interpretazioni conformi al diritto UE e nazionale già chiarite dalla giurisprudenza; non è stata accolta una censura di incostituzionalità su tali basi nella pronuncia.
D.P.R. 915/1982 art.21 (richiamato come principio 'chi inquina paga')
Richiamato a sostegno del principio che il costo dello smaltimento spetta a chi produce i rifiuti; coerente con la possibilità che chi produce rifiuti speciali sopporti oneri e non la tassazione comunale sulla parte variabile.
Massime di principio
- La qualificazione del rifiuto (urbano vs speciale; imballaggio primario/secondario/terziario) è decisiva per la tassabilità: imballaggi terziari in generale non rientrano nel normale circuito dei rifiuti urbani e possono giustificare l'esclusione dalla quota variabile della tariffa se provato il loro conferimento/trattamento conforme.
- L'onere della prova circa la natura dei rifiuti, l'estensione dell'area produttiva e l'effettivo smaltimento/autosmaltimento grava sul contribuente quando chiede la riduzione o l'esenzione della superficie tassabile: occorrono documenti idonei e specifici.
- La parte fissa della tariffa (o quota destinata a costi generali/investimenti) è dovuta indipendentemente dall'effettiva fruizione del servizio, mentre la parte variabile può essere esclusa solo se dimostrata la produzione esclusiva o prevalente di rifiuti speciali e il loro trattamento conforme.
- La modifica del comportamento impositivo dell'amministrazione non impedisce in generale la legittima riammissione dell'atto impositivo futuro o passato salvo specifiche garanzie di affidamento; lo statuto del contribuente tutela in modo efficace soprattutto gli aspetti sanzionatori/accessori, non necessariamente l'obbligo tributario sostanziale.
- Le questioni relative a decadenze procedurali o termini per la notifica di avvisi vanno tempestivamente dedotte e provate nel giudizio di merito: eccezioni sollevate tardivamente possono essere inammissibili in cassazione.
- Nel contenzioso tributario è essenziale indicare e documentare fin dal primo grado i motivi specifici di impugnazione; le censure di diritto fondate sulla normativa UE o nazionale richiedono analisi puntuali e, se possibile, prova documentale per ottenere l'accoglimento.
- Il giudice nazionale può non rimettere questioni alla Corte di Giustizia UE quando la corretta interpretazione del diritto dell'Unione è chiara alla luce della giurisprudenza (acte clair/acte éclairé).
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