Cassazione Civile, Sentenza n. 25637/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Veneto che aveva respinto la richiesta di rimborso del silenzio-rifiuto su istanza di restituzione dell'addizionale IRES (c.d. Robin tax, art. 81, commi 16-18, D.L. n.112/2008) relativa ai periodi d'imposta 2011-2014. La ricorrente sosteneva che la pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte cost. n.10/2015) dovesse valere sin dall'origine e produrre effetti sui rapporti pendenti e non esauriti, consentendo il rimborso anche per periodi anteriori alla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla data di pagamento o liquidazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio consolidato secondo cui la sentenza della Corte costituzionale n.10/2015 ha disposto la declaratoria di illegittimità "a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale", modulando temporalmente gli effetti. Pertanto l'illegittimità non annulla le obbligazioni tributarie sorte per i periodi d'imposta chiusi anteriormente al 12/02/2015: non sussiste il diritto al rimborso per i versamenti relativi ai periodi 2011-2014 anche se materialmente versati dopo la pubblicazione. La Cassazione ha richiamato il quadro giurisprudenziale e la prassi amministrativa (Circ. 81/E/2015) che confermano l'applicazione pro futuro della declaratoria; ha inoltre richiamato l'inammissibilità di rimettere in discussione la modulazione temporale della Consulta (art.137 Cost.). Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
Norme richiamate
art. 81, commi 16-18, D.L. n. 112/2008 (addizionale IRES, c.d. Robin tax)
La norma istitutiva dell'imposta è il presupposto che genera l'obbligazione tributaria nel relativo periodo d'imposta; la Cassazione applica la declaratoria della Consulta tenendo conto del momento di nascita dell'obbligazione (periodo d'imposta) e non della data di versamento
Sentenza Corte costituzionale n. 10/2015
"a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale"
La Consulta ha modulato temporalmente gli effetti della dichiarazione di illegittimità (efficacia pro futuro). La Cassazione ritiene vincolante tale modulazione e ne applica le conseguenze: la declaratoria non produce effetti sui rapporti relativi a periodi d'imposta chiusi prima della data indicata
art. 137 Cost.
"non è ammessa alcuna impugnazione"
Impedisce di rimettere in discussione la decisione della Corte costituzionale: le valutazioni e la modulazione temporale operate dalla Consulta non possono essere sovvertite dai giudici ordinari
Circolare Agenzia delle Entrate n. 81/E del 28/04/2015
Prassi amministrativa che ha interpretato la declaratoria pro futuro escludendo effetti per i periodi d'imposta chiusi anteriormente al 12/02/2015; la Cassazione considera coerente e recepibile tale prassi
Parametri costituzionali evocati (artt. 3, 24, 53, 81, 111, 136 Cost.)
Tali principi sono stati richiamati dalla ricorrente; la Corte osserva però che ogni bilanciamento effettuato dalla Consulta (anche in relazione all'art.81 Cost.) è già stato compiuto nella sentenza n.10/2015 e non è rivedibile in sede di legittimità
Massime di principio
- Quando la Corte costituzionale limita gli effetti temporali di una declaratoria di illegittimità (efficacia pro futuro), i giudici ordinari devono applicare tale modulazione: la declaratoria non cancella obbligazioni sorte in periodi d'imposta anteriori alla data indicata dalla Consulta
- Per le imposte la data rilevante è il periodo d'imposta in cui si verifica il presupposto impositivo (nascita dell'obbligazione), non la data di liquidazione o di effettivo versamento
- Non è possibile, in sede di giudizio ordinario, rimettere in discussione la modulazione temporale stabilita dalla Corte costituzionale (art.137 Cost.); contestazioni che mirino a sovvertire quel bilanciamento costituiscono, di fatto, impugnazione della pronuncia costituzionale e sono inammissibili
- La prassi amministrativa e gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità costituiscono elementi di coerenza che i giudici tengono in considerazione nell'applicazione della declaratoria pro futuro
- In situazioni analoghe, prima di chiedere rimborsi valutare la data di chiusura del periodo d'imposta rispetto alla data di pubblicazione della sentenza costituzionale; se il periodo è chiuso prima, il rimborso è difficilmente ottenibile in base alla giurisprudenza consolidata
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