Cassazione Penale, Sentenza n. 44885/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 13/01/2022 che aveva confermato la responsabilità di Coradeschi come amministratrice della ARCO...BALENO S.R.L. per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale (capo a) e per bancarotta semplice con aggravamento del dissesto (capo b). Il ricorso articolava cinque motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento probatorio perché le somme sottratte sarebbero state destinate al pagamento in nero delle retribuzioni dei dipendenti; 2) violazione del principio di giudizio oltre ogni ragionevole dubbio sulle stesse circostanze; 3) erronea qualificazione come dolo specifico di elementi (disordine contabile) che sarebbero solo colposi, relativamente alla bancarotta fraudolenta documentale; 4) illegittima attribuzione di responsabilità per bancarotta semplice basata sulla mera inerzia nel chiedere il fallimento, senza indici di colpa grave; 5) contraddittorietà e illegittima aggravazione della pena in sede di continuazione, non tenendo conto che uno dei capi ha natura colposa e avrebbe dovuto ricevere pena più mite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, indeducibilità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i primi quattro motivi non contestassero in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata ma riproponessero una diversa valutazione dei fatti, ed in presenza di una "doppia conforme" (stessa valutazione in primo e secondo grado) non fosse possibile il sindacato di merito in cassazione salvo che il giudice d'appello abbia fatto riferimento a prove non esaminate dal primo giudice (circostanza non dimostrata). La Corte ha respinto l'affermazione secondo cui il disordine contabile indicherebbe solo superficialità, ritenendolo invece elemento indiziario di una strategia gestionale volta a occultare gli accadimenti aziendali e ledere i creditori; ha confermato che la mancata tempestiva richiesta di fallimento è stata valutata come omissione consapevole e idonea a integrare la colpa grave/elemento aggravante. Ha inoltre ritenuto corretto il metodo motivazionale del giudice di merito in tema di determinazione della pena in continuazione. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020 convertito dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176
Richiamata per giustificare il trattamento cartolare del procedimento; applicata come norma di natura procedurale che ha consentito il rito cartolare (trattazione in forma scritta)
art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15
Richiamata unitamente alla precedente per la disciplina della trattazione cartolare del procedimento
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato enunciato nei limiti di tale norma
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che definisce il vizio di motivazione (mancanza o manifesta illogicità) come motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non fosse manifestamente carente di motivazione
art. 216, comma primo, n. 2) R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare)
Norma incriminatrice richiamata per il reato di bancarotta fraudolenta documentale che richiede dolo specifico; la Corte ha interpretato il disordine contabile come segnale di un comportamento intenzionale volto a occultare la situazione aziendale, quindi conforme ai requisiti del dolo specifico
Richiamato come principio di proporzione e limiti nel giudizio sulla continuazione e cumulazione delle pene; la Corte ha verificato che il trattamento sanzionatorio rispettasse tali limiti
Norme sulla determinazione della pena che assegnano discrezionalità al giudice di merito; la Corte ha ritenuto corretta la graduazione della pena operata dalla Corte d'appello
Norma che regola le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e possibile ammenda); la Corte ha applicato tale norma condannando la ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In cassazione non è ammesso riproporre semplicemente una diversa valutazione dei fatti già esaminati e confermati nei gradi precedenti: i motivi devono indicare vizi giuridici specifici o carenze manifeste nella motivazione del provvedimento impugnato
- La presenza di una 'doppia conforme' (conferma della responsabilità sia in primo che in secondo grado) limita fortemente il sindacato della Cassazione sui fatti, salvo che il giudice d'appello abbia utilizzato elementi probatori non esaminati dal primo giudice e ciò sia dedotto e dimostrato nel ricorso
- Per configurare il dolo specifico nella bancarotta documentale, il giudice può inferire l'intenzionalità anche da elementi come un disordine contabile sistematico e ripetuto e dalla creazione di strutture societarie atte a occultare l'andamento aziendale, se questi sono plausibilmente idonei a danneggiare i creditori
- La mancata tempestiva richiesta di fallimento da parte dell'amministratore è punibile quando non sia mero ritardo ma derivi da colpa grave o omissione consapevole, valutata alla luce delle circostanze concrete (es. trasferimento di valori aziendali, costituzione di nuove società per trasferire attività)
- Le censure sulla mancanza di motivazione devono dimostrare che il testo della sentenza è manifestamente carente o illogico; non è sufficiente proporre una ricostruzione alternativa che appaia ugualmente logica
- In tema di reato continuato il giudice di merito deve motivare distintamente l'aumento di pena per i reati satellite e rispettare il rapporto di proporzione e i limiti di legge; la valutazione sul quantum resta in larga parte affidata alla discrezionalità del giudice di merito
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare condanna al pagamento delle spese e, se ravvisabili profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche ammenda a favore della Cassa delle ammende
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