Cassazione Civile, Ordinanza n. 15606/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da un soggetto che assumeva di essere stato vittima di un'estorsione consumata durante un'asta giudiziaria: secondo la prospettazione attorea, il convenuto avrebbe chiesto denaro in cambio dell'astensione dal partecipare all'asta e dal frapporre ostacoli alle aspirazioni dell'istante; per tale fatto il convenuto aveva anche patteggiato una pena. Il Tribunale aveva ritenuto non provato il danno, ma aveva comunque liquidato 1000 euro. La Corte d'appello, invece, valorizzando la prova presuntiva del danno non patrimoniale, ha riconosciuto 5000 euro. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità dell'atto di appello per assoluta indeterminatezza del petitum ex art. 164 c.p.c. e omessa motivazione sul punto; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello, ritenuto privo della necessaria specificità perché non contenente una parte 'propositiva' della sentenza richiesta; 3) e 4) violazione delle norme sul danno non patrimoniale, contestando sia l'an sia la quantificazione equitativa del danno in 5000 euro; 5) violazione delle norme sulle spese processuali per aver la sentenza disposto la distrazione/liquidazione delle spese a favore del procuratore della controparte, ritenuto erroneamente individuato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi: quanto alla dedotta nullità/inammissibilità dell'appello, ha ribadito che la specificità dei motivi è soddisfatta quando le censure alla decisione di primo grado siano chiaramente esposte, non essendo necessario un progetto alternativo di sentenza; nel caso concreto, l'appello era comprensibile perché contestava la decisione di primo grado che aveva escluso il danno per difetto di prova, senza considerare che la prova poteva essere anche presuntiva. Ha poi ritenuto infondati i motivi relativi al danno non patrimoniale: la Corte territoriale aveva spiegato, sia pure sinteticamente, perché riteneva provato il pregiudizio e quali elementi usava per la liquidazione equitativa, ossia le modalità del fatto e la finalità dell'estorsione rivolta a impedire alla vittima di partecipare all'asta di beni di famiglia, di particolare valore affettivo; pertanto non vi era un vizio di motivazione tale da impedire di comprendere la ratio decidendi. Infine, ha dichiarato inammissibile il motivo sulle spese perché la doglianza relativa all'erronea intestazione/distrazione delle spese competeva, semmai, al difensore che avrebbe dovuto beneficiarne, non al ricorrente, per il quale la circostanza era priva di concreta lesione. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È invocato dal ricorrente per sostenere la nullità dell'atto di appello per asserita indeterminatezza del petitum, ma la censura non viene accolta.
È invocato per sostenere l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; la Corte ribadisce però che la specificità dei motivi richiede una chiara esposizione delle censure, non un progetto alternativo di sentenza.
La deduzione dell'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità integra error in procedendo, ma presuppone la formulazione di un motivo di ricorso ammissibile secondo l'art. 366 c.p.c.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il principio di specificità del ricorso per cassazione richiede chiarezza e sinteticità, con trascrizione essenziale degli atti e documenti rilevanti per la parte d'interesse.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'appello è specifico e quindi ammissibile quando espone con chiarezza le ragioni di critica alla decisione di primo grado; non occorre che l'appellante rediga un'ipotetica sentenza alternativa.
- La deduzione del vizio di inammissibilità dell'appello in cassazione richiede, a sua volta, un motivo di ricorso autosufficiente e specifico, con essenziale trascrizione degli atti rilevanti.
- Il danno non patrimoniale può essere provato anche per presunzioni semplici, purché il giudice indichi, sia pure sinteticamente, gli elementi fattuali da cui desume l'esistenza del pregiudizio.
- La liquidazione equitativa del danno è sindacabile solo se la motivazione non consenta di comprendere il percorso logico seguito dal giudice di merito; una motivazione sintetica è sufficiente se rende intellegibile la decisione.
- Una censura sulle spese processuali è inammissibile quando è proposta da chi non subisce concretamente la lesione derivante dall'erronea liquidazione o distrazione in favore del difensore.
- In sede di legittimità, il principio di specificità del ricorso impone di bilanciare l'accesso alla Corte con le esigenze di chiarezza, sinteticità e corretta amministrazione della giustizia.
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