Cassazione Penale, Sentenza n. 20641/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per proporre impugnazione della sentenza contumaciale del Tribunale di Prato (28/04/2014) che aveva condannato il ricorrente per fatti di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n.2 c.p.; l'istanza di restituzione era stata depositata il 22/03/2024. Il ricorrente ha sostenuto di essere venuto a conoscenza della sentenza solo a seguito della notifica, il 23/02/2024, di un provvedimento di cumulo (25/09/2018) della Procura Generale di Firenze, e ha dedotto che il dies a quo per proporre l'istanza andava individuato in tale data. Il ricorrente ha inoltre contestato la fondatezza delle motivazioni addotte dalla Corte d'appello (riferimenti a decreto di latitanza e vane ricerche).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'inammissibilità per tardività dell'istanza di restituzione nel termine. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto l'onere di allegazione richiesto: l'istanza originaria limitava la produzione a una missiva di richiesta notifica (frontespizio) che non comprovava la conoscenza della sentenza di Prato perché il provvedimento di cumulo allegato non riportava la referenza alla sentenza impugnata. La Corte ha precisato che non è possibile rimediare, ai fini dell'ammissibilità, con documenti acquisiti successivamente per iniziativa della parte pubblica o del giudice; il giudice deve valutare l'istanza così come documentata al momento della presentazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma disciplina la restituzione nel termine per i contumaci; nella versione applicata (novella 2005) grava sull'istante l'onere di allegazione della data di avvenuta conoscenza del provvedimento, mentre spetta al giudice verificare, anche d'ufficio accedendo agli atti, il momento effettivo di conoscenza. L'allegazione deve fornire un principio di dimostrazione utile al giudice per il controllo della tempestività.
d.l. 21 febbraio 2005 n. 17 (conv. con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005 n. 60)
Richiamato come fonte della modifica dell'art. 175 c.p.p. che ha introdotto il più favorevole regime per il contumace; la pronuncia applica la disciplina risultante da tale decreto-legge.
Modifica successiva dell'art. 175 c.p.p.; la Corte ha specificato che la disciplina antecedente al 28/04/2014 si applica ai casi di contumacia anteriori, come il presente (sentenza di Prato del 28/04/2014).
Richiamata per individuare l'ambito temporale di applicazione della disciplina sostitutiva (casi di contumacia anteriori al 18/05/2014).
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Citato per chiarire i limiti del sindacato in Cassazione sul vizio di motivazione: nel presente controllo di ammissibilità processuale la Corte può esaminare i presupposti di fatto e diritto anche oltre la motivazione fornita dal giudice di merito.
artt. 110, 624-bis, 625 n.2 cod. pen.
Indicano i reati per i quali il ricorrente era stato condannato in primo grado; citati nel contesto dei fatti e non oggetto di specifica interpretazione normativa nella decisione.
Massime di principio
- L'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. deve indicare la data (o un chiaro principio di dimostrazione) in cui l'imputato ha avuto conoscenza del provvedimento o della sentenza; una mera indicazione generica senza documentazione che colleghi la notifica al provvedimento impugnato è insufficiente.
- Il giudice valuta l'ammissibilità dell'istanza sulla base degli atti prodotti al momento della presentazione: documenti acquisiti successivamente, anche d'ufficio o dalla controparte, non possono sanare una carenza di allegazione dell'istante al momento dell'istanza.
- L'onere dell'istante è di allegazione, non di piena prova; tuttavia l'allegazione deve offrire un punto di partenza verificabile (principio di dimostrazione) e non essere una mera asserzione priva di riscontro documentale.
- Nei casi di sentenza contumaciale anteriore al 18/05/2014 trova applicazione la disciplina previgente richiamata nella pronuncia (tenendo conto delle modifiche legislative del 2005 e successive), e il favor verso il contumace non elimina l'obbligo di fornire elementi utili per la verifica della tempestività.
- La Corte di cassazione, nel sindacato su decisioni di merito relative ad ammissibilità processuali, può accesso agli atti e valutare il fatto oltre la motivazione formale del giudice di merito, ma questo potere non autorizza a riformare l'esito quando l'istanza originaria sia sostanzialmente priva degli elementi minimi richiesti.
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