Cassazione Civile, Ordinanza n. 09859/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Tre lavoratrici del comparto scuola, assunte con supplenze fino al termine delle attività scolastiche nell'anno 2012-2013, avevano chiesto il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute. La Corte d'appello aveva respinto la domanda, ritenendo applicabile al settore scolastico la disciplina sopravvenuta sul divieto di monetizzazione delle ferie del pubblico impiego, con effetto dal 7 luglio 2012, e aveva affermato che le precedenti clausole contrattuali non potessero più operare da quella data. Nel ricorso per cassazione le lavoratrici hanno censurato: 1) l'erroneo rigetto delle eccezioni di inammissibilità dell'appello ministeriale e delle eccezioni relative a contestazione dei conteggi e alla richiesta stragiudiziale, deducendo violazione degli artt. 345, 115, 342 e 434 c.p.c.; 2) l'errata interpretazione dell'art. 19 del CCNL scuola in relazione alla normativa sopravvenuta; 3) l'errata applicazione dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come modificato dalla l. n. 228 del 2012, sostenendo che per i supplenti, alla scadenza del rapporto al 30 giugno 2013, continuasse a operare l'art. 19 CCNL fino al 31 agosto 2013 e che quindi spettasse la monetizzazione delle ferie non godute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, per difetto di specificità e perché non coglieva il decisum della sentenza impugnata, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo. Ha ritenuto che, per i docenti a termine con supplenze fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2012-2013, la legge n. 228 del 2012 avesse mantenuto efficacia alle clausole contrattuali previgenti fino al 31 agosto 2013, cosicché continuava ad applicarsi l'art. 19 del CCNL scuola 2006/2009, che non imponeva la fruizione delle ferie durante il periodo delle lezioni e consentiva dunque il riconoscimento dell'indennità per ferie non godute. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come norma processuale dedotta nel motivo di inammissibilità dell'appello; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
richiamato insieme agli altri vizi processuali; non è stata accolta la doglianza per difetto di specificità e mancata corrispondenza al decisum.
la deduzione dell'inammissibilità dell'appello ex art. 342 richiede comunque il rispetto del principio di specificità del ricorso per cassazione.
richiamato nella censura sul rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello; motivo ritenuto inammissibile per difetto di specificità.
art. 19 C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009
per i docenti supplenti fino al termine delle attività scolastiche ha continuato a regolare le ferie sino al 31 agosto 2013, consentendo il diritto all'indennità per ferie non godute.
art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012
la disciplina del divieto di monetizzazione delle ferie non ha inciso, per il caso esaminato, fino al 31 agosto 2013 sui supplenti del comparto scuola.
citata come legge di conversione del d.l. n. 95 del 2012 nel quadro normativo esaminato.
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 56
ha attribuito perdurante efficacia alle clausole contrattuali previgenti fino al 31 agosto 2013.
art. 7 direttiva 2003/88/CE
richiamato come norma eurounitaria che tutela il diritto alle ferie e ostacola discipline nazionali di divieto generalizzato di indennità per ferie non godute in talune condizioni.
art. 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato in connessione con il diritto fondamentale alle ferie retribuite e con il divieto di compressione irragionevole della monetizzazione.
il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità e chiarezza, con trascrizione essenziale degli atti e documenti rilevanti.
indicato quale parametro delle censure di violazione di legge e nullità processuale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di inammissibilità dell'appello o di altri vizi processuali richiede un'esposizione specifica e autosufficiente dei motivi di gravame impugnati e delle ragioni della dedotta nullità; la mancanza di tale specificità rende il motivo inammissibile.
- Il diritto alle ferie retribuite è un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore; la disciplina nazionale va interpretata in conformità al diritto dell'Unione europea, che ostacola previsioni che escludano in modo generalizzato la monetizzazione delle ferie non godute in presenza dei relativi presupposti.
- Per il personale docente a tempo determinato con supplenze fino al termine delle attività didattiche, la normativa sopravvenuta sul divieto di monetizzazione non ha eliminato automaticamente l'efficacia delle previsioni contrattuali previgenti quando la legge ne abbia espressamente prorogato l'applicazione sino al termine dell'anno scolastico.
- Quando il rapporto di lavoro termina e il lavoratore rivendica l'indennità sostitutiva per ferie non godute, il giudice deve verificare la disciplina applicabile ratione temporis e l'eventuale differenza tra ferie maturate e ferie effettivamente fruibili; se la normativa transitoria mantiene operativa la clausola contrattuale favorevole, il diritto all'indennità può persistere.
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