Cassazione Penale, Sentenza n. 19462/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per il reato di evasione dagli arresti domiciliari commessa il 7 febbraio 2018. Tre motivi: 1) nullità per lesione del diritto di difesa in quanto la Corte non avrebbe concesso il rinvio dell'udienza nonostante comunicazione PEC del difensore di adesione all'astensione dalle udienze; 2) vizio di motivazione e omessa valutazione/prova decisiva circa la circostanza che il ricorrente si fosse recato in una pertinenza/limitrofo magazzino (officina) che giustificherebbe l'allontanamento; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto legittima la decisione della Corte di appello che aveva confermato la sentenza del Tribunale: la Corte d'appello correttamente ha valutato gli atti (anche in correlazione con la motivazione di primo grado) rilevando che il ricorrente è stato visto fare rientro in casa durante il controllo degli operanti e che non è stata dimostrata l'esistenza di una officina pertinente alla casa tale da escludere l'evasione. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo al rinvio per astensione difensiva alla luce del regime delle udienze camerali emergenziali e della mancanza di richiesta tempestiva di trattazione in presenza. Ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis per la non sussistenza della scarsa offensività e ha negato le attenuanti generiche per mancanza di elementi favorevoli. Conseguentemente è stata confermata la condanna (pena di 8 mesi di reclusione) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto inapplicabile la causa di non punibilità perché la condotta è stata considerata non di scarsa offensività: la violazione della misura domiciliare è avvenuta lo stesso giorno dell'esecuzione della misura, segnalando indifferenza rispetto agli obblighi imposti.
art. 385, primo e terzo comma, cod. pen.
Norma relativa al delitto di evasione dagli arresti domiciliari: la Corte ha confermato la ricostruzione che il reato si è realizzato perché l'imputato non era in casa al momento del controllo e vi è rientrato solo durante l'intervento degli operanti, con elementi probatori ritenuti idonei a dimostrare il dolo dell'allontanamento.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento per censurare vizi di motivazione e omissione di valutazione di prove: la Corte ha ritenuto le censure infondate perché la motivazione di appello e di primo grado risultano logicamente coerenti e le dichiarazioni/elementi prodotti non contrastano le osservazioni degli operanti.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha disposto che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese.
Massime di principio
- L'adesione del difensore all'astensione dalle udienze, comunicata tramite PEC, non determina automaticamente l'obbligo per il giudice di rinviare una udienza camerale non partecipata, soprattutto nel regime emergenziale e in assenza di tempestiva richiesta di trattazione in presenza.
- In sede di legittimità la motivazione del giudice d'appello va letta in correlazione con la motivazione di primo grado quando le due decisioni sono logicamente convergenti; non è sufficiente proporre ricostruzioni alternative che contrastano con le dirette osservazioni degli operanti.
- Per escludere l'elemento materiale e intenzionale dell'evasione è necessario fornire prove concrete e coerenti (es. dimostrare che l'allontanamento è avvenuto per attività in una pertinenza dell'abitazione). Un edificio attiguo ma autonomo e separato non necessariamente costituisce pertinenza rilevante ai fini dell'esclusione del reato.
- La causa di non punibilità per 'scarsa offensività' ai sensi dell'art. 131-bis richiede che la condotta sia effettivamente di limitata offensività e non manifesti indifferenza verso obblighi imposti: episodi di violazione immediata della misura cautelare rendono difficoltosa l'applicazione della norma.
- In processi con rito abbreviato l'utilizzo degli atti di indagine è essenziale; le deduzioni difensive devono essere supportate da richieste istruttorie tempestive e da elementi probatori concreti per ottenere accoglimento in grado di impattare sulla valutazione della responsabilità.
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