Cassazione Penale, Ordinanza n. 08146/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per tentato furto aggravato è rimasta ferma, non essendo stati accolti i motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato. Nel ricorso ha dedotto vizio di motivazione, contestando l'erronea applicazione della circostanza aggravante del mezzo fraudolento e della circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n. 5, c.p., nonché il trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo sul trattamento sanzionatorio perché non era stato devoluto in appello con specificità sufficiente; ha inoltre ritenuto non manifestamente illogica la motivazione sulla sussistenza del mezzo fraudolento, valorizzando il sistema artificioso di scansione parziale dei prodotti e l'emissione di uno scontrino idoneo a superare i controlli all'uscita. Quanto alla circostanza di cui all'art. 625, n. 5, c.p., ha rilevato che il corrispondente motivo di appello era generico e dunque il ricorso era inammissibile anche su questo punto.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante del mezzo fraudolento sulla base di una condotta artificiosa e decettiva; ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza relativa al n. 5 per genericità del motivo di appello.
Sono inammissibili in cassazione le questioni non devolute con la dovuta specificità al giudice di appello, salvo eccezioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni sul trattamento sanzionatorio o su altri capi della decisione che non siano stati specificamente devoluti con l'appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
- La circostanza aggravante del mezzo fraudolento nel furto ricorre quando la condotta dell'agente sia connotata da artificio, astuzia o scaltrezza idonei a eludere gli accorgimenti predisposti dal detentore della cosa, con una attività ulteriore rispetto alla mera sottrazione.
- Integra mezzo fraudolento anche un sistema artificioso di scansione parziale della merce, se esso crea l'apparenza di un pagamento regolare e produce un documento idoneo a superare i controlli di uscita pur non corrispondendo alla totalità dei beni prelevati.
- Un motivo di appello formulato in modo generico non può essere validamente riproposto in cassazione per censurare il mancato esame da parte del giudice di appello, poiché la genericità originaria determina l'inammissibilità della doglianza anche nel giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08024/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_penale · 27 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08122/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_penale · 27 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08123/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_penale · 27 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08124/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_penale · 27 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08125/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_penale · 27 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08126/2025 del 27/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →