Cassazione Penale, Ordinanza n. 01201/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato contestato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente ha censurato il giudizio di responsabilità, la ritenuta sussistenza del dolo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, in parte, erano meramente riproduttivi di doglianze già valutate dai giudici di merito e, in parte, erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
È il titolo di reato per il quale era stata pronunciata la condanna confermata in appello e non scalfita dal ricorso, dichiarato inammissibile.
La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Sono generici e quindi inammissibili i motivi che non individuano specifiche carenze logiche o giuridiche della decisione impugnata, ma si risolvono in un dissenso assertivo sulla ricostruzione dei fatti, sul dolo, sulle attenuanti generiche o sul trattamento sanzionatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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