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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01201/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato contestato è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente ha censurato il giudizio di responsabilità, la ritenuta sussistenza del dolo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, in parte, erano meramente riproduttivi di doglianze già valutate dai giudici di merito e, in parte, erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È il titolo di reato per il quale era stata pronunciata la condanna confermata in appello e non scalfita dal ricorso, dichiarato inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Sono generici e quindi inammissibili i motivi che non individuano specifiche carenze logiche o giuridiche della decisione impugnata, ma si risolvono in un dissenso assertivo sulla ricostruzione dei fatti, sul dolo, sulle attenuanti generiche o sul trattamento sanzionatorio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA

Testo integrale

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