Cassazione Penale, Sentenza n. 25551/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di applicazione della pena concordata (1 anno e 11 mesi di reclusione) per bancarotta fraudolenta impropria. Due censure principali: (1) violazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione per errata qualificazione giuridica del fatto e per inesistenza della recidiva specifica contestata (si deduceva che la precedente condanna divenne irrevocabile dopo il fatto per cui si procede, perciò la recidiva non poteva essere applicata); (2) illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza su quotidiano locale (art. 165 c.p.), con rilievi relativi alla necessità di specifica richiesta della parte civile per la pubblicazione e alla mancata prestazione del consenso diretto dell'imputato, dato che il procuratore speciale aveva poteri limitati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Sul primo motivo (recidiva) il ricorso è stato dichiarato inammissibile/ non consentito: sebbene la recidiva non fosse correttamente contestata in fatto, la pena risultava comunque legale e nei limiti edittali; inoltre l'accordo ex art. 599 c.p.p. limita le censure sulla qualificazione giuridica salvo che la pena sia illegale. Sul secondo motivo la Corte ha accolto la censura: la pubblicazione disposta in sentenza è una misura di riparazione del danno (art. 186 c.p.) e, secondo l'orientamento consolidato, può essere disposta a carico del condannato solo a seguito di domanda della parte civile; nel caso di specie la parte offesa non si era costituita e quindi nessuna istanza era stata formulata. Quanto alla procura speciale, la non opposizione del procuratore specialissimo è stata ritenuta sufficiente a dimostrare il consenso sull'obbligo accessorio; nondimeno, poiché l'accordo sulla pena era subordinato alla sospensione condizionale legata illegittimamente alla pubblicazione, la pattuizione non si era formata su un elemento essenziale. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale.
Norme richiamate
Regola la sospensione condizionale della pena e gli obblighi cui il beneficio può essere subordinato; nel caso oggetto la pubblicazione della sentenza è stata disposta come condizione, ma la Corte ha distinto la pubblicazione (misura di riparazione ex art. 186 c.p.) dalla pena accessoria prevista dall'art. 36 c.p.
Prevede misure di riparazione del danno non patrimoniale (es. pubblicazione della sentenza); tali misure hanno natura di sanzione civile/riparatoria e, secondo la giurisprudenza citata, possono essere disposte solo su istanza della parte civile.
Norma sulla recidiva: la Corte richiede che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del nuovo fatto per poter applicare la recidiva; nel caso la recidiva è stata ritenuta non correttamente contestata ma la censura è stata inammissibile per limiti del rito concordato.
Regola gli effetti del patto di applicazione della pena: la Corte ha richiamato la necessità che l'accordo delle parti riguardi anche eventuali obblighi connessi alla sospensione condizionale, pena l'impossibilità di concedere il beneficio; inoltre gli errori procedurali relativi a misure che richiedono istanza della parte civile possono essere dedotti nel giudizio di cognizione.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Disciplina la rappresentanza e la procura alle liti; nel caso la procura speciale al difensore è stata ritenuta sufficiente per l'accordo sull'applicazione della pena, e la non opposizione del procuratore speciale è stata interpretata come consenso alla subordinazione della sospensione alla misura, quando l'imputato aveva già richiesto il beneficio.
Norma sul patteggiamento: l'accordo delle parti sugli elementi essenziali dell'applicazione della pena esclude in sede di legittimità la possibilità di contestare questioni diverse da quelle concordate, salvo il caso di pena illegale; perciò molte censure sulla qualificazione del fatto risultano precluse.
Prevede la diminuzione della pena per il rito abbreviato; nella determinazione della pena nel caso in esame è intervenuta una riduzione ex art. 62-bis prima dell'applicazione del rito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina i limiti dell'enunciazione dei motivi in ricorso per cassazione e la esigenza di sintesi; il ricorso del Filiberti è stato redatto nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.
Massime di principio
- La recidiva richiede che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del nuovo reato; se ciò non sussiste la recidiva non è applicabile.
- Nel giudizio di patteggiamento (art. 599 c.p.p.) le parti, concordando sugli elementi essenziali dell'applicazione della pena, limitano le censure proponibili in Cassazione: sono ammesse censure solo se la pena è manifestamente illegale o supera i limiti edittali.
- La pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 165 c.p. quando qualificata come misura di riparazione ex art. 186 c.p. ha natura non di pena accessoria ma di misura riparatoria e, secondo la giurisprudenza citata, può essere disposta solo su istanza della parte civile; la sua imposizione d'ufficio o in assenza di domanda della parte civile è illegittima.
- La non opposizione del procuratore speciale può essere interpretata come consenso dell'imputato a determinate condizioni accessorie (soprattutto se l'imputato ha richiesto il beneficio e ne ha già usufruito), ma ciò non fa venire meno il principio che l'accordo deve formarsi su elementi essenziali: se l'accordo è subordinato a una condizione illegittima, l'intero patteggiamento può essere annullato.
- Se l'accordo sulla pena include o dipende da una misura illegittima rispetto alla legge (es. misura di riparazione disposta senza istanza della parte civile), la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio quando il consenso delle parti non si è formato su un elemento essenziale della pattuizione.
- Nelle impugnazioni contro sentenze di applicazione della pena, è importante distinguere tra vizi formali che possono essere sanati dalla non opposizione/consenso delle parti e vizi che incidono sulla legittimità sostanziale dell'istituto (es. imposizione di una misura che richiede istanza della parte civile): i secondi giustificano l'annullamento.
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