Cassazione Civile, Ordinanza n. 29969/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda sanitaria, ha cassato la sentenza d'appello e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda della dirigente medica. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo, richiamando la novità e peculiarità della questione e i contrasti registrati nei giudizi di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta, proposta da una dirigente medica, di ottenere differenze economiche per il periodo 1 gennaio 2013-31 dicembre 2018, sostenendo che l'azienda sanitaria avesse illegittimamente computato come sei ore, anziché sei ore e venti minuti, il debito orario da considerare in caso di assenze per ferie, malattia, festività, permessi e assenze similari. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo, in relazione agli artt. 24-27 del d.lgs. n. 165 del 2001 e all'art. 14 del c.c.n.l. dell'area dirigenza medica del 3 novembre 2005, sostenendo in particolare la violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione e l'insussistenza di un diritto a compensi ulteriori per la prestazione eccedente il criterio di computo del debito orario adottato dall'ente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e contratti collettivi.
artt. 24-27 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamati dalla ricorrente a fondamento della censura sulla disciplina del rapporto di lavoro dirigenziale nel pubblico impiego.
art. 14 c.c.n.l. Area dirigenza medica del 3 novembre 2005
norma collettiva invocata per contestare il criterio di calcolo del debito orario e il preteso diritto a differenze retributive.
consente il richiamo alla motivazione di precedente specifico della Corte senza reiterarla integralmente.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
ha consentito alla Corte, cassata la sentenza impugnata, di decidere la causa nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Il dirigente medico pubblico che abbia prestato attività oltre l'orario stabilito dalla contrattazione collettiva non ha, per ciò solo, diritto a un compenso supplementare se la retribuzione è mensile e onnicomprensiva delle prestazioni rese.
- L'azione volta a conseguire differenze retributive non può essere utilizzata per ottenere un compenso aggiuntivo sganciato dal sistema retributivo mensile del dirigente; resta eventualmente esperibile una domanda risarcitoria autonoma, ma solo se siano allegati e provati uno specifico pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo.
- Quando la controversia riguarda un criterio di calcolo del debito orario che abbia determinato una prestazione eccedente, il diritto a somme ulteriori non deriva automaticamente dall'erroneità del criterio, occorrendo la prova di un danno concreto risarcibile.
- In presenza di una questione già risolta da precedente specifico conforme e quando non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria.
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