Cassazione Penale, Ordinanza n. 38492/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che l'aveva riconosciuta responsabile, in concorso con un coimputato, di una rapina aggravata consumata in un ristorante. Secondo la ricostruzione richiamata dalla Corte, l'imputata avrebbe distratto il personale del locale simulando una scenata di gelosia, consentendo al complice di agire all'interno del ristorante; era inoltre emerso il successivo rinvenimento di una pistola nell'auto utilizzata dagli imputati. Con il primo motivo lamentava la mancata applicazione dell'art. 114 c.p. e dell'art. 116, comma 2, c.p., sostenendo di aver dato un contributo causale minimo e di non aver avuto contezza dell'uso di violenza o minaccia da parte del complice; con il secondo motivo deduceva la mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; con il terzo motivo censurava l'illogicità della motivazione sul diniego delle sanzioni sostitutive. La memoria difensiva depositata successivamente insisteva sul trattamento sanzionatorio e sull'art. 116, comma 2, c.p., senza introdurre elementi decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente reiterativo delle doglianze già respinte in appello e privo di specificità; ha escluso l'applicazione dell'art. 114 c.p. valorizzando il ruolo decisivo dell'imputata nella distrazione del personale e ha ritenuto non convincente la tesi della mancata conoscenza dell'arma o dell'eventuale uso di violenza, anche in ragione del rinvenimento della pistola nell'auto. Il secondo motivo è stato reputato generico e non correlato alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso l'attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p. sulla base della somma sottratta, delle modalità del fatto e dell'intensità del dolo. Il terzo motivo è stato considerato manifestamente infondato, poiché il diniego delle sanzioni sostitutive era sorretto da una motivazione logica che teneva conto anche della capacità a delinquere e dei profili soggettivi della personalità. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa per ottenere il riconoscimento del contributo di minima importanza; la Corte esclude la sua applicazione perché il comportamento dell'imputata è stato valutato come decisivo nell'esecuzione della rapina.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la non prevedibilità dell'uso di violenza o minaccia da parte del complice; la Corte ritiene il motivo generico e lo respinge valorizzando la consapevolezza o almeno l'accettazione del rischio.
La Corte conferma il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, rilevando che la valutazione va compiuta sulle concrete modalità del fatto, sulla somma sottratta e sull'intensità del dolo.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato per affermare che la mancanza di specificità del motivo di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre pedissequamente censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La circostanza attenuante del contributo di minima importanza non può essere riconosciuta quando il ruolo dell'imputato nell'azione criminosa sia stato funzionalmente decisivo per la riuscita del fatto.
- L'art. 116, comma 2, c.p. non è invocabile in modo generico: occorre confrontarsi con gli elementi fattuali che dimostrino se il concorrente ignorasse realmente il diverso sviluppo del reato o, almeno, non ne avesse accettato il rischio.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una valutazione concreta e complessiva del fatto, della somma sottratta, delle modalità esecutive e dell'intensità del dolo, non essendo sufficiente una mera affermazione astratta di modestia del pregiudizio.
- Il diniego delle sanzioni sostitutive è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia realmente illogica o mancante; non basta contrapporre una diversa lettura del fatto quando il giudice di merito abbia valutato anche la personalità dell'imputato e la sua capacità a delinquere.
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