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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16861/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite nasce da una controversia tra proprietari confinanti su una stretta intercapedine posta tra il muro perimetrale di un edificio e il muro di contenimento del giardino sovrastante. In primo grado alcuni proprietari dell’edificio avevano chiesto di accertare che il confine con il fondo vicino coincidesse con una recinzione metallica posta sopra il muro di contenimento, che l’intercapedine fosse di proprietà condominiale, che il muro di sostegno e la recinzione fossero comuni, che la manutenzione del giardino vicino fosse emulativa e che vi fosse il ripristino della recinzione e il risarcimento del danno; in subordine avevano chiesto l’usucapione dell’intercapedine. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. In appello la sola ricorrente aveva chiesto di riformare la sentenza sostenendo che la domanda originaria andasse qualificata come azione negatoria e non come regolamento di confini, e insistendo sull’usucapione dell’intercapedine e sulla natura emulativa delle condotte della controparte. La Corte d’appello aveva invece accolto solo parzialmente la domanda subordinata di usucapione, limitandola al tratto di intercapedine fronteggiante una parte dell’edificio e escludendo il tratto relativo all’unità immobiliare dell’interveniente. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità per errata qualificazione della domanda come regolamento di confini e non come negatoria, con motivazione apparente; 2) violazione dell’onere della prova e delle norme sulla prova della proprietà e sulle pertinenze, contestando l’uso di successione e mappe catastali e rivendicando il valore dei titoli di acquisto; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per asserita alterazione del riparto dell’onere probatorio conseguente alla qualificazione dell’azione; 4) ultrapetizione, motivazione illogica e violazione degli artt. 1117 e 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto una distinzione tra due corpi di fabbrica e per aver considerato esclusivo il possesso di un tratto di intercapedine in favore della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure: la qualificazione della domanda come regolamento di confini era corretta in base al tenore dell’atto introduttivo; la motivazione della sentenza d’appello superava il minimo costituzionale; sulla prova del confine i giudici di merito si erano attenuti ai principi consolidati che attribuiscono rilievo prioritario ai titoli di acquisto e, in via sussidiaria, alle mappe catastali e ad altri mezzi probatori; le doglianze sul riparto dell’onere della prova e sulle pertinenze erano in gran parte eccedenti rispetto all’oggetto del giudizio; non vi era ultrapetizione sulla domanda di usucapione, poiché la decisione si era limitata ad accogliere la domanda proposta dalla ricorrente solo per una porzione dell’intercapedine; la critica sull’art. 1117 c.c. era priva di decisività; la violazione dell’art. 116 c.p.c. non era configurabile perché si trattava, al più, di contestazione del merito della valutazione probatoria. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente in favore delle controparti costituite.

Norme richiamate

  • art. 950 c.c.

    L'azione di regolamento di confini è l'azione corretta quando si chiede l'accertamento dell'esatta linea di separazione tra fondi contigui.

  • art. 949 c.c.

    L'azione negatoria è distinta dal regolamento di confini; non può essere imposta se la domanda, per il suo contenuto, mira in concreto a determinare il confine.

  • art. 2697 c.c.

    Le censure sull'onere della prova non possono sovvertire la valutazione di merito quando il giudice abbia correttamente applicato i criteri probatori propri dell'azione di confini.

  • art. 818 c.c.

    La norma sulle pertinenze è stata ritenuta eccentrica rispetto al thema decidendum dell'azione di regolamento di confini.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni possono concorrere nella ricostruzione del confine quando i dati diretti non siano risolutivi.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva è utilizzabile nella determinazione del confine come elemento sussidiario e integrativo.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se la decisione resta entro il perimetro della domanda come interpretata dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è inammissibile se mira solo a contestare il diverso apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto, non quando si contesti il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se consente di comprendere le ragioni della qualificazione della domanda e della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato con riferimento al requisito motivazionale della sentenza.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione degli atti di autonomia privata è giudizio di fatto riservato al merito, sindacabile in cassazione solo per vizi logici o di diritto.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato in tema di interpretazione complessiva dell'atto di citazione e dei documenti.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nelle doglianze di ultrapetizione e del contenuto dell'appello.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato nelle doglianze sull'ambito delle conclusioni in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai limiti alle domande nuove in appello.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato nelle censure sul contraddittorio e sulle difese del convenuto.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nelle censure sul contraddittorio e sulle difese del convenuto.

  • art. 1117 c.c.

    La censura è stata ritenuta non decisiva perché la controversia riguardava la titolarità dell'intercapedine, non la struttura condominiale in sé.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Le violazioni di legge dedotte sono state respinte perché, in sostanza, miravano a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per dedurre nullità processuali; la Corte ha escluso i vizi denunciati.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato sulla motivazione è limitato ai casi in cui essa non raggiunga il minimo costituzionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione è stata ritenuta adeguata perché esponeva la ragione della qualificazione e della decisione.

Massime di principio

  • Nell'azione di regolamento di confini, il giudice deve comunque individuare la linea di demarcazione tra fondi contigui anche quando la prova sia incerta, ricorrendo ai titoli di acquisto, poi ad altri elementi probatori e solo in via sussidiaria alle mappe catastali.
  • La qualificazione della domanda come regolamento di confini o come azione negatoria dipende dal contenuto sostanziale della pretesa e non dalla mera etichetta usata dalla parte.
  • L'erronea interpretazione della domanda e delle eccezioni è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o dell'error in procedendo quando vi sia effettiva violazione dell'art. 112 c.p.c.; non basta contrapporre una diversa lettura del materiale processuale.
  • La denuncia di successione, le mappe catastali e le visure catastali possono concorrere alla ricostruzione del confine, ma la loro valutazione resta riservata al giudice di merito secondo un ordine di priorità che attribuisce primato ai titoli di provenienza.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento, non quando la parte contesti semplicemente il risultato della valutazione probatoria.
  • Le censure di legittimità che mirano a riesaminare il merito dell'apprezzamento delle prove, della consistenza dei luoghi o della credibilità degli elementi istruttori sono inammissibili o infondate se la motivazione del giudice di merito è congrua e supera il minimo costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpunugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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