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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1199/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di dichiarare cessata la misura cautelare detentiva in atto. Il ricorrente sosteneva che il termine iniziale per il computo della durata della custodia cautelare dovesse essere retrodatato dal 4 luglio 2017 ad aprile 2013, in quanto era stata disposta una precedente misura cautelare nel 2013 in altro procedimento e, nel secondo procedimento, era stata riconosciuta la continuazione fra i reati. Per effetto di tale retrodatazione e considerando periodi di "liberazione anticipata", il ricorrente affermava che la misura cautelare già avrebbe ecceduto la pena complessiva inflitta (11 anni, 4 mesi e 20 giorni). Il Tribunale aveva ritenuto la richiesta generica, non adeguatamente documentata nei periodi di liberazione anticipata, e infondata in diritto la tesi della retrodatazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la deduzione difensiva generica e priva di indicazione dei periodi di liberazione anticipata; ha inoltre ritenuto infondata la tesi giuridica secondo cui, per il calcolo della durata della custodia cautelare ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., si potrebbe retrodatare l'inizio della seconda misura per sommare periodi di due distinte misure cautelari disposte in procedimenti autonomi. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali che distinguono i casi di detenzione contemporanea per esecuzione pena e custodia cautelare e i casi di cumulo giuridico della pena, ritenendoli non applicabili alla fattispecie. Ha inoltre osservato che, anche assumendo la retrodatazione, la misura non sarebbe scaduta prima del 30 agosto 2024, elemento non contestato dal ricorrente. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 300, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale parametro per dichiarare la cessazione della custodia cautelare quando la sua durata non risulti inferiore alla pena irrogata: la Corte ha ritenuto che la retrodatazione proposta non possa essere applicata per sommare periodi derivanti da misure cautelari distinte e autonome.

  • art. 297, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamata per il principio secondo cui l'esecuzione di una pena detentiva, se compatibile, non sospende gli effetti della misura cautelare; utile a distinguere i casi di detenzione simultanea da quelli oggetto del ricorso.

  • art. 81 cod. pen. (cumulazione delle pene)

    Citato indirettamente nella trattazione del "credito di pena" e del cumulo giuridico/materiale: la Corte osserva che i meccanismi di cumulo della pena non comportano automaticamente imputazione alla durata della custodia cautelare, salvo specifici presupposti di legge.

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma che disciplina i presupposti per l'imputazione di pene già espiate alla durata della misura; la Corte evidenzia che, in assenza dei requisiti di tale norma, non è possibile imputare crediti di pena alla custodia cautelare in atto.

Massime di principio

  • La retrodatazione della data di inizio di una misura cautelare per fini di computo della sua durata non è automaticamente applicabile quando si tratta di due misure cautelari distinte emesse in procedimenti autonomi; non si possono semplicemente sommare i periodi delle due misure.
  • La difesa ha l'onere di indicare in modo preciso e documentato i periodi di "liberazione anticipata" o altri periodi rilevanti: deduzioni generiche e prive di calcolo dettagliato non sono ammissibili.
  • I periodi di detenzione eseguiti in esecuzione di pena possono costituire credito ai fini del calcolo della durata della custodia cautelare solo in presenza dei presupposti normativi e giurisprudenziali specifici (es. detenzione contemporanea o requisiti dell'art. 657 c.p.p.); non è sufficiente richiamare il principio del cumulo delle pene.
  • In caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente, occorre verificare se esistono norme o precedenti che consentono di imputare il "credito" derivante da un procedimento all'altro; tali ipotesi sono circoscritte e richiedono un esame puntuale delle condizioni di legge.
  • Il giudice valuterà anche se, pur accogliendo ipotesi di retrodatazione, la misura risulterebbe comunque non estinta alla luce della pena inflitta: la mera teoria giuridica non vale a fronte di un calcolo concreto che dimostri la decorrenza del termine.

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