Cassazione Civile, Ordinanza n. 24236/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha notificato ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, ma non ha poi depositato il ricorso presso la Cancelleria della Corte. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso e ha richiesto l’iscrizione a ruolo del processo per far dichiarare l’improcedibilità del ricorso. La Corte ha quindi esaminato la conseguenza processuale del mancato deposito del ricorso notificato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui tale omissione integra improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, e ha affrontato anche il tema del contributo unificato e del suo raddoppio nei casi di improcedibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso perché, pur essendo stato notificato alla controparte, non è stato depositato in cancelleria dal ricorrente. Ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022
Il mancato deposito del ricorso per cassazione notificato alla controparte costituitasi con controricorso determina l’improcedibilità del ricorso.
Il potere della parte che ha ricevuto la notificazione del ricorso e ha proposto controricorso di chiedere l’iscrizione a ruolo del processo è ricompreso nel più ampio potere di contraddire.
La dichiarazione di improcedibilità impedisce che il ricorrente possa riproporre il ricorso se non è ancora decorso il termine per impugnare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di ricorso respinto integralmente, inammissibile o improcedibile, la Corte deve dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, gravante sulla parte soccombente.
art. 14, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002
Individua la parte che per prima si costituisce in giudizio come tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato, senza distinguere tra ricorrente e controricorrente nel giudizio di cassazione.
art. 11 d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come ipotesi in cui il contributo unificato può essere prenotato a debito.
Il pagamento del contributo unificato rientra nell’onere di anticipazione delle spese processuali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
È richiamato come criterio di regolamentazione finale delle spese processuali.
È richiamato come criterio di sistemazione finale delle spese processuali nei casi pertinenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso notificato alla controparte che si sia costituita con controricorso comporta improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., senza che rilevi la sola avvenuta notificazione.
- La parte destinataria del ricorso, ove abbia proposto controricorso, può chiedere l’iscrizione a ruolo del processo per far dichiarare l’improcedibilità del ricorso non depositato; tale facoltà rientra nel più ampio potere di contraddire.
- La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cassazione legittima l’attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché il processo di impugnazione si è svolto pur risultando non meritevole di esame nel merito.
- Nel riparto delle spese processuali e degli oneri fiscali del giudizio di cassazione, il contributo unificato si colloca nell’ambito dell’anticipazione delle spese, la cui regolazione finale segue i principi della soccombenza e delle norme specifiche sul contributo unificato.
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