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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35103/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di conto corrente bancario nei quali il correntista aveva agito per la rideterminazione del saldo e la ripetizione di quanto indebitamente addebitato, deducendo l'illegittimità di alcune clausole contrattuali. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e aveva determinato un saldo a debito per il correntista; la Corte d'appello, accogliendo parzialmente l'impugnazione del correntista, aveva ulteriormente rideterminato il saldo, ritenendo che, in mancanza della prova scritta di una pattuizione ultra-legale, gli interessi dovessero essere applicati al tasso legale, aveva disposto un supplemento di c.t.u. per il ricalcolo, aveva escluso la commissione di massimo scoperto e aveva tenuto conto delle date di effettiva esecuzione delle operazioni, in mancanza di altri elementi coincidenti con le date di registrazione. La società cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi fondati sulla violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente invertito l'onere della prova: secondo la ricorrente, era il correntista-attore che doveva produrre il contratto e gli estratti conto completi per dimostrare l'inesistenza o la nullità delle clausole su interessi ultra-legali, commissione di massimo scoperto e criteri di computo delle valute, e non la banca a dover provare la validità di tali pattuizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, riunendoli per connessione, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nelle azioni di accertamento negativo e in particolare nella ripetizione di indebito, l'onere di provare sia l'avvenuto pagamento sia il carattere non dovuto di quanto pagato grava sull'attore; quindi grava sul correntista anche la prova dell'inesistenza o della nullità del contratto o della clausola posta a base degli addebiti bancari. La produzione del contratto non è sempre indispensabile né da sola sufficiente, potendo la prova risultare anche da altri mezzi, comprese presunzioni e argomenti di prova desumibili dal comportamento processuale della controparte.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la norma sull'onere della prova impone, nelle azioni di ripetizione di indebito, che sia l'attore a provare sia il pagamento sia l'assenza di giustificazione causale dell'attribuzione patrimoniale; nel caso di conto corrente bancario, deve provare anche l'inesistenza o nullità della clausola posta a fondamento degli addebiti

  • art. 1284 c.c.

    richiamato dalla Corte territoriale per la disciplina del tasso legale in mancanza di prova di una diversa pattuizione scritta

  • art. 117, comma 7, lett. a), t.u.b.

    richiamato dalla Corte territoriale quale criterio di applicazione del tasso in mancanza di valida pattuizione scritta per uno dei rapporti di conto corrente

  • art. 116, comma 2, c.p.c.

    le argomentazioni di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte possono concorrere a dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata nei motivi di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • Nelle azioni di ripetizione di indebito derivanti da rapporti bancari, l'attore deve provare non solo l'avvenuto pagamento, ma anche la mancanza di una valida causa giustificativa degli addebiti.
  • L'onere della prova dell'inesistenza o nullità della clausola contrattuale posta a base dell'addebito grava sul correntista che agisce in ripetizione, non sulla banca convenuta.
  • La produzione del contratto di conto corrente non è, di regola, mezzo di prova esclusivo: la prova può essere raggiunta anche con presunzioni, argomenti di prova e altri mezzi consentiti dall'ordinamento.
  • Il giudice non può invertire l'onere probatorio ponendo a carico del convenuto bancario la dimostrazione della legittimità delle clausole contestate quando l'azione è proposta in via restitutoria dall'attore.
  • In tema di ricalcolo del saldo di conto corrente, la verifica della debenza di interessi, commissioni e valute deve essere svolta nel rispetto delle regole sull'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa restitutoria.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoConto correnteProveRicorso per cassazione
RamiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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