Cassazione Civile, Ordinanza n. 19618/2021 del 09/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società debitrice)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di concordato preventivo presentata da una società e dalla successiva questione di competenza territoriale/funcionale del tribunale chiamato a conoscere della procedura. La corte d'appello aveva revocato il termine ex art. 161, comma 6, l. fall. assegnato dal tribunale di Reggio Emilia e dichiarato competente il tribunale di Bologna, sede della sezione specializzata in materia di impresa, ritenendo applicabile l'art. 27 CCII alle imprese astrattamente assoggettabili ad amministrazione straordinaria. La società ricorrente ha proposto regolamento di competenza sostenendo che l'art. 27 CCII si riferisce solo alle imprese già 'in' amministrazione straordinaria e non anche a quelle semplicemente assoggettabili; ha inoltre sostenuto l'ammissibilità del regolamento. Le controparti hanno resistito, aderendo all'interpretazione estensiva e sollevando eccezioni di inammissibilità. Il tribunale di Bologna ha anche chiesto d'ufficio il regolamento di competenza, condividendo la tesi della ricorrente.
La decisione
La Corte ha riunito i procedimenti, ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza e ha accolto la tesi secondo cui l'art. 27 CCII si applica soltanto alle imprese già ammesse o comunque già in amministrazione straordinaria, non alle imprese soltanto astrattamente assoggettabili. Ha quindi cassato il provvedimento impugnato e dichiarato la competenza del tribunale di Reggio Emilia. La Corte ha valorizzato il dato letterale della norma e ha escluso che il giudice possa correggere il testo processuale in via interpretativa per ampliarne l'ambito applicativo; ha inoltre escluso che vi sia una incompatibilità sistematica o una violazione della legge delega tale da giustificare l'interpretazione estensiva proposta dalle controparti.
Norme richiamate
art. 161, comma 6, legge fall.
termine di cui all'art. 161, sesto comma, legge fall.
richiamo alla disciplina della domanda di concordato con riserva e al termine concesso dal tribunale per la presentazione della proposta concordataria.
Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese
la competenza speciale riguarda le imprese già in amministrazione straordinaria, non quelle solo astrattamente assoggettabili alla procedura.
Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria
la norma coordina le leggi speciali sull'amministrazione straordinaria sostituendo il criterio della sede principale con il rinvio all'art. 27, comma 1, CCII.
per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette alla legge Prodi-bis opera il rinvio al tribunale competente ai sensi dell'art. 27, comma 1, CCII.
d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv. in L. 18 febbraio 2004, n. 39
analogo rinvio al tribunale competente ai sensi dell'art. 27, comma 1, CCII per la disciplina Marzano.
richiamato per le memorie depositate dalle parti nel procedimento di regolamento di competenza.
richiamato in relazione alla sospensione del processo a seguito del regolamento di competenza.
art. 15 legge fall.
richiamato per le misure cautelari sul patrimonio del debitore nel contesto del regolamento di competenza.
art. 9-bis legge fall.
richiamato dalle resistenti come norma che imporrebbe la sola translatio in caso di incompetenza, tesi però non accolta dalla Corte.
art. 12, primo comma, preleggi
la Corte ribadisce la prevalenza del significato letterale chiaro e univoco della norma, salvo ambiguità del testo.
art. 101 Cost.
il limite dell'interpretazione è segnato dal testo normativo formalmente espresso.
art. 76 Cost.
l'attuazione parziale della delega non integra di per sé violazione della delega, salvo stravolgimento della legge delegante.
art. 2, lett. n), legge n. 155 del 2017
la delega richiamata è letta nel senso di riferirsi alle imprese in amministrazione straordinaria, non a quelle soltanto assoggettabili.
Massime di principio
- Quando il testo di una norma processuale è chiaro e univoco, l'interprete non può correggerlo in via ermeneutica per ampliarne l'ambito applicativo sulla base di valutazioni di opportunità sistematica.
- Il riferimento legislativo alle imprese 'in' amministrazione straordinaria va inteso in senso attuale e non come riferimento alle imprese soltanto astrattamente assoggettabili alla procedura, se il contesto normativo non impone una diversa lettura.
- Il criterio teleologico o sistematico può integrare l'interpretazione solo in presenza di effettiva ambiguità del dato letterale o di manifesta incompatibilità della norma con il sistema, non per sostituire il testo con una soluzione ritenuta più razionale.
- In tema di competenza, la scelta del legislatore gode di ampia discrezionalità e non può essere superata dal giudice con un'interpretazione correttiva che alteri la regola attributiva stabilita dalla legge.
- L'attuazione parziale di una delega legislativa non integra, di per sé, eccesso di delega, salvo che comporti uno stravolgimento complessivo della legge delegante.
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